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Document 62000CJ0179

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie Competenza della Commissione

[Atto di adesione del 1994, art. 149, n. 1; regolamento (CE) della Commissione n. 3108/94, art. 4]

2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento Violazione Insussistenza

(Atto di adesione del 1994, artt. 145, n. 2, e 149, n. 1; regolamento della Commissione n. 3108/94, art. 4)

3. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie «Detentore» di una scorta eccedentaria Nozione

(Regolamento della Commissione n. 3108/94, art. 4)

4. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie Calcolo della tassa Olio di oliva tunisino «Onere all'importazione» applicabile

(Regolamento della Commissione n. 3108/94, art. 4, n. 3)

5. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità Austria Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli Tassazione delle scorte eccedentarie Calcolo della tassa Violazione del principio della parità di trattamento Insussistenza

(Regolamento della Commissione n. 3108, art. 4, n. 3)

Massima

1. La Commissione era competente, ai sensi dell'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione del 1994, ad adottare le misure di tassazione delle scorte eccedentarie situate nei nuovi Stati membri previste all'art. 4 del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli.

( v. punto 24, dispositivo 1 )

2. L'art. 4 del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, non viola né il principio di proporzionalità, né il principio della tutela del legittimo affidamento.

Da una parte, infatti, istituendo la tassazione delle scorte eccedentarie situate nei nuovi Stati membri e fissandone le modalità di applicazione, la Commissione ha scelto la formula che, tra varie possibilità, le è sembrata la più adatta ad evitare i rischi di pregiudizio al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, rischi generati dall'accumulo di scorte eccedenti quella che poteva essere considerata una scorta normale di riporto ai sensi dell'art. 145, n. 2, dell'atto di adesione del 1994. La suddetta tassazione è diretta a prevenire la costituzione di siffatte scorte o, per lo meno, a neutralizzare i vantaggi economici previsti dai loro detentori, collocandoli in una situazione di parità rispetto agli operatori della Comunità a Dodici, con i quali essi si trovano in concorrenza sullo stesso mercato. Secondo il principio che la ispira, essa deve essere considerata idonea a realizzare l'obiettivo di facilitare l'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nei nuovi Stati membri, di cui dall'art. 149, n. 1, dell'atto di adesione, senza eccedere i limiti di quanto previsto a tal fine. Ne consegue che la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale che gli spetta in materia agricola e non ha violato il principio di proporzionalità.

D'altra parte, dato che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento, la Comunità non ha affatto, con un atto o un'omissione, lasciato intendere negli ambienti interessati che misure transitorie, destinate ad evitare distorsioni di concorrenza e guadagni speculativi, generati dalla costituzione di scorte eccedentarie, non sarebbero state adottate in occasione dell'ampliamento intervenuto il 1° gennaio 1995. Inoltre, un operatore economico normalmente diligente, doveva essere a conoscenza, dal momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'atto di adesione del 1994, che l'art. 149, n. 1, di quest'ultimo autorizzava la Commissione ad adottare misure transitorie al fine di adattare i regimi esistenti nei nuovi Stati membri all'organizzazione comune dei mercati, misure che potevano, se del caso, avere ripercussioni sulle scorte eccedentarie già costituite al momento della pubblicazione del regolamento n. 3108/94.

( v. punti 27-29, 31-33, dispositivo 2 )

3. La nozione di «detentore» di una scorta eccedentaria ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, prevedendo misure di tassazione delle scorte eccedentarie situate nei nuovi Stati membri, indica qualsiasi persona che abbia il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato e di trarne profitto.

( v. punto 45, dispositivo 3 )

4. L'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, dev'essere interpretato nel senso che, riguardo all'importazione di olio d'oliva tunisino, l'«onere all'importazione» applicabile nella Comunità a Dodici il 31 dicembre 1994 è quello previsto dall'allegato I del regolamento n. 3307/94, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

( v. punto 48, dispositivo 4 )

5. Prevedendo la tassazione, in osservanza del regime generale del regolamento n. 3307/94, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva, delle scorte eccedentarie detenute al 1° gennaio 1995 nei nuovi Stati membri, al fine di prevenire o impedire le deviazioni di traffico atte a perturbare l'organizzazione comune dei mercati, l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 3108/94, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli, non viola il principio della parità di trattamento tra gli operatori economici degli Stati membri.

Infatti, gli operatori dei nuovi Stati membri i quali, in tale data, detenevano scorte eccedentarie di olio d'oliva tunisino, importato sotto il regime vigente in tali Stati, non si trovavano in una situazione analoga a quella degli operatori della Comunità a Dodici che, dal 1° marzo al 31 ottobre 1994, hanno potuto, eventualmente, importare olio d'oliva tunisino nell'ambito del regime preferenziale previsto dal vecchio accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina.

( v. punti 50-51, dispositivo 5 )

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