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Document 62000CJ0170

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Agricoltura FEAOG Liquidazione dei conti Comunicazione agli Stati membri dei risultati delle indagini dei servizi di controllo Disposizioni applicabili Requisiti di forma Funzione probatoria della forma scritta Ammissibilità di qualsiasi procedura che comporti un supporto scritto

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c); regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95, art. 8, n. 1, primo comma]

    2. Agricoltura FEAOG Liquidazione dei conti Comunicazione agli Stati membri dei risultati delle indagini effettuate dai servizi di controllo Requisiti di merito Indicazione del termine di due mesi per rispondere senza menzione esplicita dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95 Mancanza di violazione di una forma sostanziale Presupposti

    [Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c); regolamento della Commissione n. 1663/95, art. 8, n. 1, primo comma]

    Massima

    1. Dalla formulazione degli artt. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e 8 del regolamento n. 1663/95 risulta che essi fanno entrambi riferimento alla comunicazione dei risultati delle indagini dei servizi di controllo del FEAOG negli Stati membri. Anche se l'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70 utilizza l'espressione «risultati delle verifiche» e l'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95 l'espressione «a seguito di un'indagine», è tuttavia chiaro che essi riguardano la stessa fase della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia, ossia le indagini in loco, negli Stati membri, da parte dei servizi della Commissione.

    Per quanto riguarda i requisiti di forma relativi alla comunicazione agli Stati membri dei risultati delle indagini, l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 opera una distinzione tra, da un lato, la «comunicazione delle risultanze», di cui al primo comma, e, dall'altro, la «comunicazione formale delle conclusioni», di cui al secondo comma, che interviene in una fase successiva. Ne deriva che la prima comunicazione non deve soddisfare condizioni di forma così restrittive come la seconda. Infatti, il requisito della forma scritta, in tale fase della procedura, ha semplicemente una funzione probatoria nei rapporti tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Questa funzione probatoria è assicurata da qualsiasi iter procedurale che comporti un supporto scritto. Pertanto la comunicazione delle risultanze può risultare dalla spedizione di uno scritto mediante telex o fax.

    ( v. punti 27-29 )

    2. Nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, il documento, con il quale la Commissione comunica allo Stato membro i risultati delle verifiche effettuate in loco e i provvedimenti correttivi da adottare fa decorrere il termine di ventiquattro mesi di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70. Una menzione esplicita di questo termine non è richiesta dalla normativa vigente. Il documento indica anche il termine di due mesi per la risposta, quale previsto dall'art. 8 del regolamento n. 1663/95. Per quanto riguarda la questione di un riferimento esplicito a quest'ultima disposizione, la Commissione è tenuta a rispettare, nei rapporti con gli Stati membri, le condizioni che essa ha imposto a se stessa mediante i regolamenti di applicazione. Tuttavia gli Stati membri non possono adottare, nei loro rapporti con la Commissione, posizioni puramente formali, allorché risulta dalle circostanze che i loro diritti sono stati pienamente tutelati. Ciò accade quando lo Stato membro ha avuto una perfetta conoscenza delle riserve della Commissione e delle rettifiche che verosimilmente sarebbero state apportate relativamente ai premi di cui trattasi, di modo che il documento soddisfaceva la funzione di avvertimento che gli artt. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 e 8, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1663/95 assegnano ad una comunicazione scritta. La semplice omissione, nel documento che contiene la comunicazione dei risultati delle verifiche, di un riferimento al regolamento n. 1663/95 non appare dunque come una violazione di una formalità sostanziale.

    ( v. punti 32-34 )

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