Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CJ0158

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Elaborazione delle decisioni - Comunicazione scritta da parte della Commissione agli Stati membri dei risultati delle verifiche - Contenuto - Presupposti - Inosservanza - Effetto

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c); regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95, art. 8, n. 1, primo comma]

    Massima

    $$Ai sensi dell'art. 8, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», la Commissione, qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie, deve comunicare le sue constatazioni allo Stato membro interessato. Tale comunicazione deve indicare i provvedimenti correttivi da adottare per garantire in futuro l'osservanza delle norme di cui trattasi, deve contenere una valutazione delle spese che la Commissione pensa di escludere e deve fare riferimento al regolamento n. 1663/95. Lo Stato membro deve disporre di due mesi per rispondervi. A questo proposito, la Commissione è tenuta a rispettare, nei rapporti con gli Stati membri, le condizioni che essa ha imposto a se stessa mediante i regolamenti di applicazione. Infatti, l'inosservanza di tali condizioni, a seconda della sua importanza, può privare del suo contenuto sostanziale la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, il quale limita nel tempo le spese il cui finanziamento da parte del FEAOG può essere rifiutato.

    Non soddisfa le condizioni sancite dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95 una lettera della Commissione che non faccia alcun riferimento al detto regolamento, non contenga alcuna valutazione delle spese idonee ad essere oggetto di rifiuto del finanziamento e preveda un termine di risposta di sei settimane. Per effetto di queste tre irregolarità, la Commissione ha violato in maniera significativa le norme previste dal citato art. 8, n. 1, e leso la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dall'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70. Una lettera del genere non può pertanto costituire né una lettera ai sensi del detto art. 8 né il punto di partenza del termine di ventiquattro mesi contemplato dal regolamento n. 729/70.

    ( v. punti 23-24, 26-27 )

    Top