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Document 62000CJ0109

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Direttiva 76/207 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Direttiva 92/85 - Lavoratrice assunta per un periodo determinato che, pur essendo a conoscenza del suo stato di gravidanza al momento della conclusione del contratto, ha omesso di informarne il datore di lavoro - Gravidanza che le impedisce di lavorare per gran parte del contratto - Licenziamento della lavoratrice motivato dal suo stato di gravidanza - Inammissibilità - Dimensioni dell'impresa e frequente ricorso al lavoro temporaneo - Irrilevanza

    (Direttive del Consiglio 76/207, art. 5, n. 1, e 92/85, art. 10)

    Massima

    $$L'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, e l'art. 10 della direttiva 95/82, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, devono essere interpretati nel senso che ostano al licenziamento di una lavoratrice a motivo del suo stato di gravidanza quando:

    - la lavoratrice sia stata assunta a tempo determinato,

    - abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito al proprio stato di gravidanza, pur essendone a conoscenza al momento della conclusione del detto contratto di lavoro,

    - e, a motivo di tale stato, non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa per una parte rilevante della durata del contratto stesso.

    La circostanza che la lavoratrice sia stata assunta da un'impresa di grandi dimensioni che assume frequentemente personale a tempo determinato resta del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione degli artt. 5, n. 1, della direttiva 76/207 e 10 della direttiva 92/85.

    ( v. punti 34, 39 e dispositivo )

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