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Document 62000CJ0079

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Ravvicinamento delle legislazioni Interconnessione di reti di telecomunicazione Direttiva 97/33 Obbligo, imposto ex ante dalle autorità nazionali ad un operatore che detiene una quota di mercato significativa, di fornire agli altri operatori l'accesso all'anello locale degli abbonati e di offrire agli stessi un'interconnessione alle centrali di commutazione locali e a quelle di livello superiore Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/33, artt. 4, n. 2, e 9, n. 2)

    Massima

    $$Gli artt. 4, n. 2, e 9, n. 2, della direttiva 97/33, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli Stati membri consentano alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre ex ante ad un operatore che detiene una significativa quota di mercato l'obbligo di fornire agli altri operatori l'accesso all'anello locale degli abbonati e di offrire agli stessi un'interconnessione alle centrali di commutazione locali ed a quelle di livello superiore.

    ( v. punto 37 e dispositivo )

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