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Document 62000CJ0052

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni - Misure destinate all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno - Fondamento normativo - Art. 100 del Trattato (divenuto art. 94 CE) - Possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore o di adottare disposizioni in deroga a misure comunitarie di armonizzazione - Insussistenza

[Trattato CEE, art. 100 (divenuto, in seguito a modifica, art. 100 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 94 CE); Trattato CE, art. 100 A (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE)]

2. Ravvicinamento delle legislazioni - Misure destinate all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno - Direttive già emanate al momento dell'entrata in vigore dell'art. 153 CE - Possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore o di adottare misure di protezione del consumatore più severe sulla base dell'art. 153 CE - Irrilevanza

(Artt. 94 CE, 95 CE e 153 CE)

3. Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374 - Discrezionalità degli Stati membri - Grado di armonizzazione realizzato dalla direttiva

(Direttiva del Consiglio 85/374/CEE)

4. Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374 - Possibilità di mantenere in vigore un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla direttiva - Insussistenza

(Direttiva del Consiglio 85/374, art. 13)

5. Ricorso per inadempimento - Violazione degli obblighi derivanti da una direttiva - Motivi di difesa - Messa in discussione della legittimità della direttiva - Irricevibilità

(Artt. 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE)

6. Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374 - Ambito di applicazione - Regimi di responsabilità diversi applicabili ai produttori e ai danneggiati - Giustificazione

[Direttiva del Consiglio 85/374, art. 9, primo comma, lett. b)]

7. Ricorso per inadempimento - Oggetto della controversia - Determinazione nel corso del procedimento precontenzioso - Modifica ulteriore in senso restrittivo - Ammissibilità

(Art. 226 CE)

Massima

1. A differenza dell'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), l'art. 100 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 100 del Trattato CE, divenuto a sua volta art. 94 CE) non prevede alcuna possibilità per gli Stati membri di mantenere o di introdurre norme in deroga a disposizioni comunitarie di armonizzazione.

( v. punto 14 )

2. L'art. 153 CE è formulato come una norma di istruzione che vale per tutta la Comunità in vista della sua politica futura e non può consentire agli Stati membri, a motivo del pericolo immediato che graverebbe sull'«acquis communautaire», di adottare autonomamente misure che siano in contrasto con il diritto comunitario quale risulta dalle direttive già emanate al momento della sua entrata in vigore. Infatti, la competenza attribuita agli Stati membri dal n. 5 di tale disposizione di mantenere in vigore o di adottare misure di tutela del consumatore più severe rispetto alle misure comunitarie riguarda solo le misure contemplate dal n. 3, lett. b), dell'art. 153 CE. Detta competenza non inerisce alle misure previste dal n. 3, lett. a), della stessa disposizione, vale a dire le misure adottate a norma dell'art. 95 CE, alle quali occorre equiparare sotto questo profilo le misure emanate sulla base dell'art. 94 CE.

( v. punto 15 )

3. Il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato dalla stessa direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, e deve essere dedotto dal tenore letterale, dalla finalità e dall'economia di quest'ultima. Il fatto che la direttiva preveda talune deroghe o rinvii per taluni aspetti al diritto nazionale non significa che, sugli aspetti che essa disciplina, l'armonizzazione non sia completa. Ne consegue che la direttiva 85/374 persegue, su tali aspetti, un'armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

( v. punti 16, 19 e 24 )

4. L'art. 13 della direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, non può essere inteso come diretto a lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere in vigore un regime generale di responsabilità per danno da prodotti difettosi che differisca da quello previsto dalla direttiva.

Infatti, il riferimento, in tale disposizione, ai diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale deve essere interpretato nel senso che il regime attuato dalla direttiva non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basano su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa. Inoltre, il riferimento, nel suddetto articolo, ai diritti che il danneggiato può esercitare in forza di un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva deve essere interpretato nel senso che riguarda un regime proprio, limitato a un settore produttivo determinato.

( v. punti 21-23 )

5. Il sistema delle impugnazioni predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, ed i ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE, che mirano a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Questi mezzi d'impugnazione perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l'illegittimità di una decisione di cui è destinatario come argomento difensivo contro un ricorso per inadempimento basato sulla mancata esecuzione di tale decisione.

( v. punto 28 )

6. Le delimitazioni del campo di applicazione della direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, stabilite dal legislatore comunitario sono il risultato di un complicato processo di valutazione comparativa di differenti interessi. Come emerge dal primo e dal nono considerando della direttiva, questi ultimi includono la garanzia di una concorrenza non falsata, la facilitazione degli scambi commerciali in seno al mercato comune, la tutela dei consumatori e l'esigenza di una buona amministrazione della giustizia.

La conseguenza della scelta effettuata dal legislatore comunitario implica che, al fine di evitare un eccessivo numero di controversie, i danneggiati da prodotti aventi natura difettosa, in caso di danno materiale lieve, non possano agire sulla base delle norme in materia di responsabilità definite dalla direttiva, ma debbano proporre la loro azione ai sensi della disciplina ordinaria della responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Pertanto, non si può ritenere che la franchigia prevista dall'art. 9, primo comma, lett. b), della direttiva possa essere intesa come atta a ledere il diritto dei danneggiati alla tutela giurisdizionale.

Parimenti, neppure il fatto che si applichino regimi di responsabilità diversi ai produttori e a coloro che sono danneggiati da prodotti difettosi costituisce una violazione del principio della parità di trattamento, purché la diversità, in funzione della natura e dell'importo del danno subìto, sia oggettivamente giustificata.

( v. punti 29-32 )

7. Anche se la giurisprudenza della Corte richiede che le censure illustrate nel ricorso siano identiche a quelle risultanti nella lettera di diffida e nel parere motivato, tale esigenza non può arrivare fino a imporre in ogni caso una totale coincidenza nella loro formulazione, purché l'oggetto della controversia non sia stato ampliato o modificato.

( v. punto 44 )

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