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Document 62000CJ0051

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Politica sociale Ravvicinamento delle legislazioni Trasferimenti di imprese Mantenimento dei diritti dei lavoratori Direttiva 77/187 Ambito di applicazione Impresa che risolve un contratto di pulizia con un'altra impresa avendo quest'ultima fatto eseguire i lavori da un subappaltatore Lavori concessi ad una nuova impresa Riassunzione, ad opera della nuova impresa di una parte dei dipendenti del subappaltatore Inclusione Presupposti

    (Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

    2. Politica sociale Ravvicinamento delle legislazioni Trasferimenti di imprese Direttiva 77/187 Opposizione del lavoratore al trasferimento del suo contratto al cessionario Ammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 77/187, art. 3, n. 1)

    Massima

    1. L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che essa si applica a una situazione in cui un committente, che aveva affidato per contratto la pulizia dei suoi locali a un primo imprenditore, il quale faceva a sua volta eseguire questi lavori da un subappaltatore, pone fine a questo contratto e conclude, al fine dell'esecuzione degli stessi lavori, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, allorché l'operazione non è accompagnata da alcuna cessione di elementi patrimoniali, materiali o immateriali, tra il primo imprenditore o il subappaltatore e il nuovo imprenditore, ma il nuovo imprenditore riassume, in forza di un contratto collettivo di lavoro, una parte del personale del subappaltatore, a condizione che la riassunzione del personale riguardi una parte essenziale, in termini di numero e di competenze, dei dipendenti che il subappaltatore destinava all'esecuzione dei lavori subappaltati.

    ( v. punto 33, dispositivo 1 )

    2. L'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che il contratto o il rapporto di lavoro di un lavoratore alle dipendenze del cedente alla data del trasferimento dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della detta direttiva, continui con il cedente, allorché detto lavoratore si oppone al trasferimento al cessionario del suo contratto o del suo rapporto di lavoro.

    ( v. punto 37, dispositivo 2 )

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