This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62000CJ0036
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati - Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione - Aiuto individuale presentato come ricompreso nell'approvazione - Esame da parte della Commissione - Mancato rispetto delle condizioni della decisione di approvazione - Applicazione del regime di nuovi aiuti
(Art. 88, nn. 1-3, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Criteri di deroga - Incompatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto che non rispetti tali criteri - Ruolo della Commissione - Verifica del rispetto dei criteri di deroga
[Art. 87, n. 1, e art. 3, lett. e), CE]
1. Le norme procedurali speciali di cui all'art. 88 CE, che istituiscono l'esame permanente ed il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, variano a seconda che si tratti di aiuti già esistenti ovvero di aiuti nuovi. Mentre i primi sono soggetti all'art. 88, nn. 1 e 2, CE, i secondi sono disciplinati dai nn. 2 e 3 del medesimo articolo.
Qualora la Commissione rilevi che un aiuto, che si sostiene essere stato concesso in base ad un regime di aiuti già autorizzato, non soddisfa le condizioni previste nella sua decisione di approvazione del regime e non è quindi rimcompreso in quest'ultima, l'aiuto stesso deve essere considerato quale aiuto nuovo.
Infatti, se al momento della concessione di un aiuto in applicazione di un regime previamente autorizzato, lo Stato membro non rispetta le condizioni alle quali la Commissione ha sottoposto la propria decisione di approvazione del suddetto regime, poiché l'aiuto versato è un aiuto nuovo, essa è tenuta a promuovere il procedimento speciale previsto dall'art. 88, n. 2, primo comma, CE.
( v. punti 22-25 )
2. Qualora aiuti di Stato siano previsti da un regime derogatorio adottato ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. e), CE, essi sono inizialmente incompatibili, in linea di principio, con il mercato comune e sono ritenuti compatibili con il medesimo solo a condizione che soddisfino i criteri di deroga previsti nella decisione di approvazione del detto regime.
Pertanto, quando la Commissione rilevi che determinati aiuti autorizzati nell'ambito di un regime derogatorio non rientrano più nel regime stesso, non è tenuta ad effettuare una nuova verifica della loro compatibilità con riguardo ai criteri di cui all'art. 87, n. 1, CE e ad esaminare se pregiudichino gli scambi tra Stati membri e determinino una distorsione della concorrenza.
( v. punti 47-48 )