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Document 61999TJ0351

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)

    20 luglio 2001

    Causa T-351/99

    Christian Brumter

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Avviso di posto vacante — Nomina — Obbligo di motivazione — Scrutinio per merito comparativo dei candidati — Potere discrezionale dell'APN — Rapporto informativo — Domanda di trasferimento interno»

    Testo completo in francese   II-757

    Oggetto:

    Ricorso diretto a ottenere l'annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 29 gennaio 1999 recante il rigetto della candidatura del ricorrente all'impiego indicato nell'avviso di posto vacante COM/173/98 e, dall'altro, della decisione 27 gennaio 1999 recante la nomina del sig. Gerard Zahlen a tale posto.

    Decisione:

    La decisione della Commissione recante la nomina del sig. Zahlen al posto di cui all'avviso di posto vacante COM/173/98 e la decisione recante il rigetto della candidatura del sig. Brumter a tale posto sono annullate. La convenuta è condannata alle spese.

    Massime

    1. Dipendenti – Decisione che arreca pregiudizio – Rigetto di una candidatura – Obbligo di motivazione – Oggetto – Portata

      (Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

    2. Dipendenti – Decisione che arreca pregiudizio – Obbligo di motivazione – Inosservanza – Regolarizzazione successiva alla presentazione di un ricorso – Inammissibilità

      (Statuto del personale, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2)

    3. Dipendenti – Avviso di posto vacante – Assegnazione tramite promozione – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Potere discrezionale dell'amministrazione – Lìmiti – Rispetto delle condizioni contenute nell'avviso di posto vacante

      (Statuto del personale, artt. 29, n. 1, e 45)

    4. Dipendenti – Avviso di posto vacante – Assegnazione tramite promozione – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Potere discrezionale dell'amministrazione – Limiti – Rispetto delle condizioni contenute nell'avviso di posto vacante – Sindacato giurisdizionale – Portata

    5. Dipendenti – Promozione – Scrutinio per mento comparativo dei candidati – Presa in considerazione dei rapporti informativi – Fascicoli personali dei candidati compilati con notevole ritardo

      (Statuto del personale, art. 45)

    1.  L'obbligo di motivare ogni decisione arrecante pregiudizio, prescritto dall'art. 25, secondo comma, dello Statuto, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario al quale si può derogare solo in forza di ragioni imperative. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente a valutare la fondatezza dell'atto che gli arreca pregiudizio nonché l'opportunità di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall'altro, di consentire a quest'ultimo di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione di promozione.

      Pur se l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, per contro essa deve motivare la decisione con cui respinge un reclamo proposto, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, da uno di tali candidati, in quanto la motivazione di tale decisione è ritenuta coincidente con quella della decisione oggetto del reclamo. Poiché le promozioni vengono effettuate in base ad una scelta, è sufficiente che la motivazione del rigetto del reclamo riguardi la sussistenza delle condizioni giuridiche alle quali lo Statuto subordina la regolarità di una promozione.

      (v. punti 28 e 29)

      Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I-225, punto 13); Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121), confermata su impugnazione dalla Corte 9 dicembre 1993, causa C-115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I-6549, punti 22 e 23); Tribunale 18 marzo 1997, cause riunite T-178/95 e T-179/95, Picciolo e Calò/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-155, punti 33 e 34); Tribunale 29 maggio 1997, causa T-6/96, Contargyris/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-119 e II-357, punto 148); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-477 e II-1247, punto 84); Tribunale 17 febbraio 1998, causa T-56/96, Maccaferri/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-57 e II-133, punto 36); Tribunale 21 settembre 1999, causa T-157/98, Oliveira/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-163 e II-851, punto 50)

    2.  Il totale difetto di motivazione di una decisione non può essere sanato da eventuali spiegazioni fornite dall'autorità che ha il potere di nomina dopo la presentazione di un ricorso. In tale fase, siffatte spiegazioni non assolverebbero più la loro funzione. Infatti, l'obbligo di motivare che risulta dal combinato disposto degli artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2, dello Statuto ha lo scopo, da un lato, di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente a valutare la fondatezza dell'atto che gli arreca pregiudizio nonché l'opportunità di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall'altro, di consentire a quest'ultimo di esercitare il suo sindacato. La presentazione di un ricorso preclude quindi all'autorità che ha il potere di nomina la possibilità di regolarizzare la propria decisione mediante una risposta motivata che respinga il reclamo.

      (v. punto 33)

      Riferimento: Volger/Parlamento, cit. (punto 40)

    3.  L'esame delle candidature al trasferimento o alla promozione, a norma dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, deve effettuarsi in conformità delle disposizioni dell'art. 45 dello Statuto, il quale prescrive espressamente uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi. L'obbligo di procedere a tale scrutinio comparativo è espressione del principio di parità di trattamento dei dipendenti e, nel contempo, di quello della loro vocazione alla carriera.

      Ai fini di tale scrutinio per merito comparativo, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un'ampia discrezionalità. Tuttavia, l'esercizio di tale potere presuppone un esame scrupoloso dei fascicoli di candidatura ed un'osservanza coscienziosa dei requisiti enunciati nell'avviso di posto vacante di cui trattasi, cosicché essa è tenuta ad escludere ogni candidato che non soddisfi questi requisiti. L'avviso di posto vacante costituisce, infatti, l'assetto legale che l'autorità che ha il potere di nomina impone a sé medesima e che essa deve rispettare scrupolosamente.

      (v. punti 69-71)

      Riferimento: Volger/Parlamento, citata (punto 24); Cone 18 marzo 1993, causa C-35/92 P. Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I-991, punti 15 e 16); Tribunale 26 ottobre 1993, causa T-22/92, Weissenfels/Parlamento (Racc. pag. II-1095, punto 66); Tribunale 19 marzo 1997, causa T-21/96, Giannini/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-69 e II-211, punto 19); Tribunale 12 maggio 1998, causa T-159/96, Wenk/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-193 e II-593, punto 63); Tribunale 27 aprile 1999, causa T-283/97, Thinus/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-69 e II-353, punto 42)

    4.  Nell'ambito di una procedura di promozione, al fine di controllare se l'autorità che ha il potere di nomina non abbia superato i limiti dell'assetto legale costituito dall'avviso di vacanza del posto da assegnare, spetta al giudice controllare innanzi tutto quali fossero, nella fattispecie, le condizioni prescritte da tale avviso e verificare quindi se il candidato scelto dall'autorità che ha il potere di nomina per occupare il posto vacante soddisfacesse effettivamente a queste condizioni. Un esame del genere deve essere limitato a verificare se, con riguardo alle considerazioni che possono avere determinato la sua valutazione, l'amministrazione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può sostituire la propria valutazione delle qualifiche dei candidati a quella dell'autorità che ha il potere di nomina.

      (v. punto 72)

      Riferimento: Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punto 9); Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 5); Tribunale 11 dicembre 1991, causa T-169/89, Frederiksen/Parlamento (Racc. pag. II-1403, punto 69); Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schönherr/CES (Racc. pag. II-63, punto 20); Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-11/91, Schloh/Consiglio (Racc. pag. II-203, punto 51); Parlamento/Frederiksen, cit. (punto 17); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-15 e II-61, punto 62); Tribunale 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-739, punto 66); Giannini/Commissione, cit. (punto 20); Delvaux/Commissione. cit. (punto 38)

    5.  Il rapporto informativo costituisce un indispensabile elemento di giudizio ogni volta che l'autorità gerarchica prende in esame la carriera del dipendente. Una procedura di promozione è quindi viziata se l'autorità che ha il potere di nomina non ha potuto procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati poiché i rapporti informativi di uno o più di essi sono stati compilati, per fatto dell'amministrazione, con notevole ritardo.

      (v. punto 83)

      Riferimento: Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc, pag. 1743, punto 8); Corte 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent/Parlamento (Racc, pag. 2473, punto 16); Tribunale 19 settembre 1996, causa T-386/94, Allo/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-393 e II-1161, punto 38)

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