EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999TJ0331

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Segni atti a costituire un marchio - Presupposto - Carattere distintivo - Valutazione rispetto a prodotti o servizi che sono stati oggetto della domanda di registrazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 4)

2. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto - Vocabolo «Giroform»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

3. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Registrazione precedente del marchio in taluni Stati membri - Incidenza

4. Marchio comunitario - Procedimento di ricorso - Ricorso dinanzi al giudice comunitario - Competenza del Tribunale - Ingiunzione rivolta all'Ufficio - Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 6)

Massima

1. Dall'art. 4 del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale l'elemento determinante affinché un segno, che può essere riprodotto graficamente, possa costituire un marchio comunitario consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa, deriva che il carattere distintivo di un segno di cui si chiede la registrazione può essere valutato solo in rapporto ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione del segno.

( v. punti 18-19 )

2. Disponendo, all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio», il legislatore ha inteso stabilire che segni di tal genere sono, per loro stessa natura, inidonei a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa.

A questo proposito, nel caso della registrazione, richiesta per i prodotti «carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi; stampati», del vocabolo «Giroform», questo non può costituire un marchio comunitario, in quanto esso informa direttamente il consumatore circa la destinazione dei prodotti. Infatti, le parole «giro» e «form», usate insieme, designano, nell'ambito degli istituti di credito, un formulario o uno stampato relativo ad operazioni di pagamento bancario caratterizzate da un addebito sul conto del cliente. La circostanza che il prodotto per il quale si richiede il marchio possa servire alla produzione di altri tipi di stampati non inficia tale conclusione. Inoltre, la circostanza che il segno «Giroform» sia composto di un'unica parola e inizi con lettera maiuscola, laddove l'espressione «giro form» è composta di due parole e, in inglese, è normalmente scritta in caratteri minuscoli, non costituisce un elemento di carattere creativo che possa rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese.

( v. punti 20-21, 24-25 )

3. Nell'ambito di una domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non è vincolato dalla registrazione di tale segno come marchio in più Stati membri. In considerazione del principio del carattere unitario del marchio comunitario, le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri rappresentano un elemento che, non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario.

( v. punti 26-27 )

4. Nell'ambito di un ricorso presentato dinanzi al giudice comunitario contro la decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), l'Ufficio è tenuto, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l'adozione di provvedimenti ingiuntivi a carico dell'Ufficio.

( v. punto 33 )

Top