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Document 61999TJ0231

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Decisione della Commissione che concede esenzione individuale ad un accordo - Ricorso di un contraente che ha avviato dinanzi ai giudici nazionali un'azione risarcitoria - Ricevibilità

    (Art. 230, quarto comma, CE)

    2. Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Diritto di ricorso di una persona fisica o giuridica avverso una decisione di esenzione riguardante più persone - Violazione del principio della certezza del diritto - Insussistenza

    (Art. 230 CE)

    3. Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione - Presupposti - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    (Art. 81, n. 3, CE)

    4. Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo - Censure non esposte nel ricorso - Rinvio per relationem al complesso degli allegati - Irricevibilità

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 19, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1)

    5. Procedura - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Presupposti - Motivo nuovo - Nozione - Soluzione analoga per le censure dedotte a sostegno di un motivo

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

    6. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione di applicazione delle regole in materia di concorrenza

    (Art. 253 CE)

    Massima

    1. I soggetti che non siano destinatari di una decisione possono sostenere che questa li riguarda individualmente, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, solamente qualora detta decisione li concerna a motivo di determinate qualità ad essi specifiche o di una situazione di fatto che li contraddistingua da chiunque altro e quindi li identifichi alla stessa stregua dei destinatari.

    E' individualmente riguardato da una decisione di esenzione relativa ad un accordo colui che sia parte dell'accordo medesimo - accordo che, a suo parere, lo avrebbe assoggettato a prezzi discriminatori, impedendogli in tal modo di affrontare la concorrenza ad armi pari - e che abbia instaurato dinanzi ai giudici nazionali un'azione risarcitoria nei confronti della controparte, per essersi visto imporre obblighi, in forza dell'accordo oggetto di esenzione, contrari all'art. 81 CE.

    ( v. punti 28-30 )

    2. L'ordinamento comunitario riconosce ai singoli il diritto a una tutela giurisdizionale completa ed effettiva e, nell'economia del Trattato, si è inteso istituire un sistema di tutela giurisdizionale completo nei confronti degli atti delle istituzioni comunitarie che producono effetti giuridici.

    Orbene, questo diritto del singolo sarebbe svuotato di contenuto se egli, pur legittimato a ricorrere per l'annullamento di un atto ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, non potesse poi contestarne la validità, in base al rilievo che, trattandosi di un atto che coinvolge numerosi altri soggetti, il principio di certezza del diritto ne impedirebbe l'impugnazione.

    Inoltre, se in ossequio al principio di certezza del diritto fosse accolta la tesi dell'inoperatività del diritto di un contraente a ricorrere per l'annullamento della decisione d'esenzione di un accordo di cui egli è parte, unitamente a numerosi altri operatori economici, il medesimo principio condurrebbe parimenti ad impedire a un giudice nazionale, investito di una causa in cui venga contestata dal contraente la validità della stessa decisione, di adire la Corte ai sensi dell'art. 234 CE mediante rinvio pregiudiziale volto ad accertarne la validità. Infatti, una dichiarazione con cui la Corte, in esito alla detta procedura, accerta l'invalidità dell'atto produce effetti analoghi a quelli di una decisione d'annullamento del Tribunale investito di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 230 CE.

    ( v. punti 32-34 )

    3. Il sindacato esercitato dal giudice comunitario sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalla Commissione nell'esercizio della discrezionalità conferitale dall'art. 81, n. 3, CE nei confronti di ciascuna delle quattro condizioni che esso pone deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza d'errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

    ( v. punto 36 )

    4. Ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso introduttivo del giudizio deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, esso può essere sollevato d'ufficio dal Tribunale. Tale indicazione, contenente l'esposizione sommaria dei motivi dedotti, dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche solo sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Pur se il contenuto del ricorso può essere chiarito e completato, su punti specifici, mediante il rinvio ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell'argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme sopra ricordate, devono figurare nel ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi ed argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale.

    ( v. punto 154 )

    5. Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, deve essere considerato ricevibile un motivo che costituisca un'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest'ultimo. Un'analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto.

    ( v. punto 156 )

    6. La motivazione richiesta dall'art. 253 CE deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti ed al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo.

    Il requisito della motivazione dev'essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone cui questo si dirige direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. Non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la rispondenza della motivazione di un atto ai requisiti di cui all'art. 253 CE non va valutata solo con riferimento al suo tenore letterale, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia in oggetto.

    In particolare, non si può esigere dalla Commissione che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo. La Commissione non è obbligata a pronunciarsi su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione.

    ( v. punti 164-166 )

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