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Document 61999TJ0122

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Marchio comunitario - Procedimento di ricorso - Ricorso presentato contro una decisione dell'esaminatore e deferito alla commissione di ricorso - Competenza della commissione di ricorso - Limiti

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 7 e 62, n. 1]

    2 Marchio comunitario - Decisioni dell'Ufficio - Rispetto dei diritti della difesa

    (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

    3 Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti - Segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto - Segno utilizzato per saponette che presentano una concavità longitudinale e scanalature - Rifiuto di registrazione - Inammissibilità

    [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. e), punto i)]

    4 Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Registrazione precedente del marchio in taluni Stati membri - Incidenza

    Massima

    1 Un ricorso presentato dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) e volto a far cadere il rifiuto di registrazione di un marchio comunitario opposto dall'esaminatore sulla base di un impedimento assoluto pone detta commissione nella posizione dell'esaminatore, durante la fase dell'esame della fondatezza della domanda di registrazione. Ne consegue che la commissione di ricorso è competente, ai sensi dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, a riprendere in esame la domanda nei confronti di tutti gli impedimenti assoluti previsti dall'art. 7 di detto regolamento senza essere in ciò limitata dal ragionamento dell'esaminatore. Invece, accertando d'ufficio, a posteriori, un'irregolarità formale non rilevata dall'esaminatore, la commissione di ricorso ha oltrepassato le sue competenze. Infatti, se l'esaminatore avesse inizialmente dichiarato irricevibile la domanda di registrazione a causa dell'irregolarità formale da cui era viziata, la ricorrente avrebbe potuto sia sottoporre tale rigetto all'esame della commissione di ricorso sia inviare immediatamente una nuova domanda di registrazione all'Ufficio. La commissione di ricorso ha così privato il ricorrente di tale scelta, in particolare della seconda ipotesi, che gli avrebbe consentito di beneficiare di una data di deposito precedente a quella che esso avrebbe potuto ottenere in seguito all'adozione della decisione dell'esaminatore di rifiutare la registrazione per impedimento assoluto.$

    (v. punti 26-27, 29-30)

    2 La decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio che non offra all'interessato l'opportunità di pronunciarsi su impedimenti assoluti di registrazione di un marchio comunitario che la commissione ha accolto d'ufficio viola i diritti della difesa, il cui rispetto costituisce un principio generale del diritto comunitario sancito all'art. 73 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, ai sensi del quale le decisioni dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.

    (v. punti 40, 42, 47)

    3 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto. Trattandosi della registrazione di un marchio tridimensionale richiesto per certi saponi, non può essere oggetto di un rifiuto di registrazione in base a detta disposizione un segno costituito da una forma che presenta una concavità longitudinale e scanalature non imposte dalla natura stessa del prodotto, poiché esistono in commercio altre forme di saponette che non presentano simili caratteristiche.

    (v. punti 54-56)

    4 Nell'ambito di una domanda di registrazione di un segno in quanto marchio comunitario, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) non è vincolato dalla registrazione di tale segno come marchio in vari Stati membri. Alla luce del principio del carattere unitario del marchio comunitario, le registrazioni di marchi effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri rappresentano un elemento che può semplicemente essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario, senza risultare determinante.

    (v. punti 59, 61-62)

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