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Document 61999TJ0115

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Fissazione di priorità da parte della Commissione - Considerazione dell'interesse comunitario legato all'istruzione di una pratica - Potere discrezionale della Commissione - Obbligo di motivare la decisione di archiviazione - Sindacato giurisdizionale

    [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3]

    2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Valutazione dell'interesse comunitario legato all'istruzione di una pratica - Presa in considerazione della cessazione delle pratiche denunciate - Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

    3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Valutazione dell'interesse comunitario legato all'istruzione di una pratica - Criteri - Potere discrezionale della Commissione quanto alla portata dell'istruzione di una denuncia

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

    Massima

    1. La Commissione, quando decide di accordare gradi di priorità differenti alle denunce di cui è investita in forza dell'art. 3 del regolamento n. 17, può non soltanto stabilire l'ordine in cui le denunce saranno esaminate, ma anche respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell'esame della pratica.

    Il potere discrezionale di cui dispone la Commissione in proposito non è però senza limiti. In tal senso la Commissione è vincolata da un obbligo di motivazione quando decide di non proseguire l'esame di una denuncia, e tale motivazione dev'essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo sull'esercizio, da parte della Commissione, del suo potere discrezionale di definire determinate priorità.

    Tale controllo non deve condurre il Tribunale a sostituire la propria valutazione dell'interesse comunitario a quella della Commissione, bensì mira a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere.

    ( v. punti 31-32, 34 )

    2. La Commissione non può basarsi unicamente sul fatto che siano cessate pratiche assertivamente contrarie al Trattato per decidere di archiviare per assenza di interesse comunitario la denuncia che segnala tali pratiche, senza aver verificato che non persistano effetti anticoncorrenziali e che, all'occorrenza, la gravità delle asserite violazioni della concorrenza o la persistenza dei loro effetti non siano tali da attribuire a tale denuncia un interesse comunitario.

    Tuttavia, in mancanza di indizi concreti forniti dalla parte denunciante di una modifica permanente della struttura del mercato, la Commissione non commette alcun errore di diritto con riguardo alla valutazione dell'interesse comunitario non esaminando espressamente se persistano effetti anticoncorrenziali dell'asserita infrazione.

    ( v. punti 33, 42 )

    3. E' legittimo per la Commissione, in una decisione di rigetto di una denuncia, far valere che la sua missione è quella di attuare una politica della concorrenza, il che non significa che essa abbia quella di risolvere contenziosi dei singoli.

    E' inoltre legittimo che la Commissione tenga conto, nella valutazione dell'interesse comunitario ad istruire una denuncia, della necessità di chiarire la situazione giuridica relativa al comportamento riportato nella denuncia e di definire i diritti e gli obblighi, riguardo al diritto comunitario della concorrenza, dei differenti operatori economici interessati da tale comportamento.

    La Commissione, quando si trova di fronte ad una situazione nella quale numerosi elementi permettono di sospettare manovre contrarie al diritto della concorrenza da parte di svariate grandi imprese appartenenti allo stesso settore economico, ha il diritto di concentrare i suoi sforzi su una delle imprese interessate, indicando nel contempo agli operatori economici che possono essere stati danneggiati dal comportamento eventualmente illecito delle altre imprese che hanno il diritto di rivolgersi ai giudici nazionali. Se così non fosse, la Commissione sarebbe obbligata ad impegnare i propri mezzi su differenti inchieste di vasta portata, con il conseguente rischio che nessuna di esse possa essere portata a buon fine. Il beneficio per l'ordinamento giuridico comunitario derivante dal valore esemplare di una decisione nei confronti di una delle imprese che hanno commesso l'infrazione verrebbe allora meno, in particolare per gli operatori economici danneggiati dal comportamento delle altre società.

    Infine, la Commissione è investita di un potere discrezionale quanto alla portata dell'istruzione di una denuncia. Essa deve soppesare l'entità del pregiudizio che l'infrazione di cui trattasi può arrecare al funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari.

    ( v. punti 43-44, 46, 55 )

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