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Document 61999TJ0082

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    14 luglio 2000

    Causa T-82/99

    Michael Cwik

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Autorizzazione a pubblicare — Art. 17, secondo comma, dello Statuto — Interesse della Comunità — Manifesto errore di valutazione»

    Testo completo in francese   II-713

    Oggetto:

    Ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione 10 luglio 1998 con la quale la Commissione nega al ricorrente l'autorizzazione a pubblicare il testo della conferenza da lui tenuta il 30 ottobre 1997.

    Decisione:

    La decisione 10 luglio 1998 con la quale la Commissione nega al ricorrente l'autorizzazione a pubblicare il testo della conferenza da lui tenuta il 30 ottobre 1997 è annullata. Tutte le spese sono a carico della Commissione.

    Massime

    1. Diritto comunitario – Principi – Diritti fondamentali – Libertà d'espressione – Restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali giustificate dall'interesse generale – Richiesta di autorizzazione a pubblicare presentata da un dipendente comunitario

      [Trattato sull'Unione europea, art. F, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, n. 2, UE); Convenzione europeadel diritti dell'uomo, art. 10; Statuto del personale, art. 17, secondo comma]

    2. Dipendenti – Diritti e obblighi – Libertà d'espressione – Richiesta di autorizzazione a pubblicare – Pubblicazione che comprometta gli interessi della Comunità – Espressione di un punto di vista diverso da quello dell'istituzione

      (Statuto del personale, art. 17, secondo comma)

    1.  La libertà di espressione, sancita all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo una costante giurisprudenza, riaffermata dal preambolo dell'Atto unico europeo e dall'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, n. 2, UE), trovano tutela nell'ordinamento giuridico comunitario e di cui godono, in particolare, i dipendenti comunitari. Tuttavia, i diritti fondamentali non costituiscono prerogative assolute, ma possono subire restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale e non costituiscano, tenuto conto dello scopo perseguito, un intervento sproporzionato e intollerabile in una società democratica, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti tutelati.

      Analizzato alla luce di tali principi, l'art. 17, secondo comma, dello Statuto esprime l'idea della necessità costante di un giusto equilibrio tra la garanzia dell'esercizio di diritto fondamentale e la protezione di un obiettivo legittimo di interesse generale. Pertanto, tale obiettivo può giustificare una restrizione dell'esercizio di tale diritto solo se le circostanze concrete lo esigono e nella misura del necessario. Secondo tale disposizione, da una parte, il dipendente sottostà all'obbligo di chiedere l'autorizzazione a pubblicare un articolo, ma, dall'altra, tale obbligo è limitato agli articoli che si riferiscono all'attività delle Comunità, e l'autorizzazione può essere rifiutata solo «quando la pubblicazione prevista sia di natura da compromettere gli interessi delle Comunità».

      (v. punti 50-52)

      Riferimento: Corte 13 dicembre 1989, causa C-100/88, Oyowe e Traore/Commissione (Racc. pag. 4285, punto 16); Corte 5 ottobre 1994, causa C-404/92 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4737, punto 18); Tribunale 15 maggio 1997, causa T-273/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-97 e II-289, punto 73); Tribunale 17 febbraio 1998, causa T-183/96, E/CES (Racc. PI pagg. I-A-67 e II-159, punto 41); Corte 8 luglio 1999, causa C-235/92 P, Montecatini/Commissione(Racc. pag. I-4539, punto 137)

    2.  In una società democratica fondata sul rispetto dei diritti fondamentali, l'espressione pubblica, da parte di un dipendente, di punti di vista diversi da quelli dell'istituzione per la quale lavora non può, di per sé, essere considerata idonea a mettere in pericolo gli interessi delle Comunità ai sensi dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto. È evidente che l'utilità della libertà di espressione risiede proprio nella possibilità di esprimere opinioni diverse da quelle ufficiali. Ammettere una limitazione della libertà di espressione soltanto perché l'opinione di cui trattasi differisce dalla posizione delle istituzioni equivarrebbe a privare tale diritto fondamentale della sua sostanza. Allo stesso modo l'art. 17, secondo comma, dello Statuto risulterebbe privato di effetto, poiché, come risulta dalla sua formulazione, tale disposizione stabilisce chiaramente il principio della concessione dell'autorizzazione a pubblicare disponendo esplicitamente che tale autorizzazione possa essere rifiutata solo se la pubblicazione di cui trattasi è idonea a compromettere gli interessi delle Comunità.

      Ne discende che la divergenza di opinioni tra un dipendente e l'istituzione per cui questi lavora, se non viene dimostrato che la pubblicazione di detta opinione è idonea a compromettere gli interessi delle Comunità, non può giustificare di per sé il rigetto della domanda di autorizzazione a pubblicare presentata ai sensi dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto.

      (v. punti 57-60)

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