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Document 61999TJ0062

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Fissazione di priorità da parte della Commissione - Considerazione dell'interesse comunitario legato all'istruzione di una pratica - Potere discrezionale della Commissione - Obbligo di motivare la decisione di archiviazione - Sindacato giurisdizionale

    [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3]

    2. Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione per categoria - Regolamento n. 123/85 - Revoca dell'esenzione - Competenza esclusiva della Commissione - Portata - Revoca retroattiva dell'esenzione - Esclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 8; regolamenti (CEE) della Commissione n. 123/85, art. 10, e n. 1475/95, art. 8]

    3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Valutazione dell'interesse comunitario legato all'istruzione di una pratica - Presa in considerazione della cessazione delle pratiche denunciate - Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

    4. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Valutazione dell'interesse comunitario legato all'istruzione di una pratica - Presa in considerazione dell'esistenza di numerose denunce contro comportamenti simili - Valutazione di tutti gli elementi di prova - Riunione dei procedimenti amministrativi - Potere discrezionale della Commissione

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

    5. Procedura - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Presupposti - Ampliamento di un motivo già dedotto - Limiti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

    6. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Obblighi della Commissione - Rispetto di un termine ragionevole - Violazione - Conseguenze - Annullamento della decisione di rigetto - Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

    Massima

    1. La Commissione, quando decide di accordare gradi di priorità differenti alle denunce di cui è investita ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, può non soltanto stabilire l'ordine in cui le denunce saranno esaminate, ma anche respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell'esame della pratica, salvo qualora l'oggetto della denuncia rientri nelle sue competenze esclusive.

    Il potere discrezionale di cui gode la Commissione in proposito non è però senza limiti. In tal senso la Commissione è vincolata da un obbligo di motivazione quando decide di non proseguire l'esame di una denuncia e tale motivazione dev'essere sufficientemente precisa e dettagliata in modo da consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo sull'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale di definire determinate priorità.

    Tale controllo non deve condurre il Tribunale a sostituire la propria valutazione dell'interesse comunitario a quella della Commissione, bensì mira a verificare se la decisione controversa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da manifesti errori di valutazione o da sviamento di potere.

    ( v. punti 36, 42 )

    2. La Commissione non dispone di una competenza esclusiva per constatare che un contratto di concessione non risponde alle condizioni dell'esenzione per categoria fissate dal regolamento n. 123/85 e, quindi, che tale regolamento non è applicabile a detto contratto. Ciò non vale certamente per la competenza a revocare il beneficio di tale esenzione per categoria, in conformità dell'art. 10 del regolamento n. 123/85. Tale disposizione non prevede però alcuna revoca retroattiva del beneficio dell'esenzione per categoria. Ciò si verifica anche per l'art. 8 del regolamento n. 1475/95, che ha sostituito, con effetto al 1° ottobre 1995, il regolamento n. 123/85. Quanto all'art. 8 del regolamento n. 17, che permette, a determinate condizioni, la revoca retroattiva di un'esenzione, esso non si applica alla revoca delle esenzioni per categoria, ma a quella delle esenzioni individuali.

    ( v. punto 38 )

    3. Per quanto riguarda la valutazione da parte della Commissione dell'interesse comunitario ad istruire una denuncia in materia di concorrenza, spetta al Tribunale esaminare, in particolare, se dalla decisione di archiviazione della denuncia risulti che la Commissione ha soppesato l'entità del pregiudizio che l'infrazione di cui trattasi può arrecare al funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE).

    A tale proposito, la Commissione non può, quando stabilisce l'ordine di priorità nel trattamento delle denunce con cui è adita, considerare escluse a priori dalla sua sfera d'azione determinate situazioni rientranti nel ruolo assegnatole dal Trattato. In particolare, la Commissione ha l'obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza.

    E' legittimo che la Commissione tenga conto, nella valutazione dell'interesse comunitario ad istruire una denuncia, della necessità di chiarire la situazione giuridica relativa al comportamento riportato nella denuncia e di definire i diritti e gli obblighi, riguardo al diritto comunitario della concorrenza, dei differenti operatori economici interessati da tale comportamento.

    L'interesse comunitario ad istruire una denuncia per infrazione alle regole comunitarie della concorrenza non viene necessariamente meno quando le pratiche denunciate siano cessate. Spetta segnatamente alla Commissione verificare se persistano effetti anticoncorrenziali di una siffatta pratica e se la gravità delle asserite violazioni della concorrenza o la persistenza dei loro effetti non siano tali da attribuire ad una denuncia un interesse comunitario.

    ( v. punti 46-47, 50, 52 )

    4. Quando si tratta di valutare l'interesse comunitario ad istruire una denuncia, la Commissione non deve esaminare quest'ultima isolatamente, ma nel contesto della situazione in generale del mercato interessato. L'esistenza di numerose denunce che addebitano analoghi comportamenti ai medesimi operatori economici rientra negli elementi di cui la Commissione deve tener conto quando valuta l'interesse comunitario.

    Parimenti la Commissione, quando valuta la probabilità di poter accertare l'esistenza di un'infrazione e l'estensione dei provvedimenti istruttori necessari a tal fine, deve tener conto di tutti gli elementi di prova in suo possesso e non può limitarsi a un esame separato degli indizi presentati da ciascun denunciante individuale, per concludere che ogni denuncia, presa isolatamente, non è corroborata da sufficienti elementi di prova.

    Tuttavia la Commissione non ha l'obbligo di riunire i procedimenti di esame di diverse denunce aventi ad oggetto il comportamento della stessa impresa, in quanto la conduzione di un'istruttoria rientra nel potere discrezionale dell'istituzione. Segnatamente, l'esistenza di numerose denunce di operatori appartenenti a differenti categorie quali, nel contesto della vendita di automobili, rivenditori autonomi, intermediari mandatari e concessionari, non può ostare al rigetto di quelle tra le denunce che appaiono, sulla base degli indizi di cui dispone la Commissione, prive di fondamento o di interesse comunitario. In casi del genere, il fatto che la Commissione abbia trattato separatamente le diverse denunce non può essere ritenuto irregolare in quanto tale.

    ( v. punti 55-57 )

    5. In una controversia sorta tra una parte denunciante e la Commissione a seguito dell'archiviazione di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza, non può essere qualificata come elemento nuovo, tale da giustificare la deduzione di un motivo nuovo, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, la produzione, in allegato al controricorso della Commissione, delle osservazioni dell'impresa oggetto della denuncia, laddove la Commissione abbia menzionato precedentemente alla parte denunciante, in una comunicazione, l'esistenza di tali osservazioni.

    ( v. punto 67 )

    6. Se è vero che la Commissione ha l'obbligo di statuire entro un termine ragionevole su una denuncia a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, il superamento di un termine siffatto, anche supponendo che sia provato, non giustifica necessariamente, di per sé, l'annullamento della decisione impugnata.

    Quanto all'applicazione delle regole di concorrenza, il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento solo nel caso di una decisione che constati la commissione di infrazioni, qualora sia provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. Al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 17.

    ( v. punti 93-94 )

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