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Document 61999TJ0061

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — Oggetto — Valutazione dell ' impatto dell ' intesa sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari — Conseguenze quanto alle censure sollevate nei suoi confronti — [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]

2. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione — Identificazione delle infrazioni sanzionate — Priorità del dispositivo rispetto alla motivazione — [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]

3. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — (Art. 253 CE)

4. Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l ' obbligo per ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

5. Concorrenza — Intese — Partecipazione a riunioni di imprese aventi oggetto anticoncorrenziale — Circostanza che permette, in assenza di dissociazione rispetto alle decisioni adottate, di concludere per la partecipazione alla susseguente intesa — [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

6. Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Prova della durata dell ' infrazione a carico della Commissione — [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

7. Concorrenza — Ammende — Importo — Margine di discrezionalità riservato alla Commissione — [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4056/86, art. 19, n. 2]

8. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni — Rispetto dei principi di proporzionalità e di equità — (Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 19, n. 2)

9. Concorrenza — Ammende — Importo — Riduzione dell ' importo dell ' ammenda come corrispettivo di una cooperazione — Ricorso di annullamento — Nuova valutazione della portata della riduzione — Esclusione — (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

Massima

1. La definizione del mercato rilevante non riveste la stessa importanza nell ' applicazione dell ' art. 85 e in quella dell ' art. 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE). Ai fini dell ' applicazione dell ' art. 86 la definizione adeguata del mercato rilevante è una condizione necessaria e preliminare a qualsiasi giudizio su un comportamento che si pretende anticoncorrenziale in quanto, prima di dimostrare la presenza di un abuso di posizione dominante, è necessario provare l ' esistenza di una posizione dominante in un determinato mercato, il che presuppone la previa definizione di tale mercato. Per l ' applicazione dell ' art. 85, si deve definire il mercato di cui trattasi per determinare se l ' accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui è causa possano incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all ' interno del mercato comune. E ' per questo che, nell ' ambito dell ' applicazione dell ' art. 85, n. 1, del Trattato, le censure mosse alla definizione del mercato utilizzata dalla Commissione non possono avere una dimensione autonoma rispetto a quelle relative all ' incidenza sugli scambi tra Stati membri e agli effetti negativi sulla concorrenza. La contestazione della definizione del mercato rilevante è pertanto ininfluente ove la Commissione abbia concluso a buon diritto, in base ai documenti menzionati nella sua decisione, che l ' accordo in questione falsava la concorrenza e poteva incidere in maniera sensibile sugli scambi fra Stati membri.

Nondimeno, censure dirette contro la definizione del mercato rilevante possono concernere altri profili peculiari all ' applicazione dell ' art. 85, n. 1, del Trattato, come la portata dell ' intesa in questione, il suo carattere unico o globale nonché l ' apporto individuale di ciascuna delle imprese partecipanti, i quali sono elementi strettamente connessi al principio della responsabilità personale per il compimento di infrazioni collettive. E ' dunque auspicabile che la Commissione, allorché adotta una decisione che constata la partecipazione di un ' impresa a un ' infrazione complessa, collettiva e ininterrotta, come lo sono spesso i cartelli, oltre a verificare l ' osservanza delle condizioni specifiche d ' applicazione dell ' art. 85, n. 1, del Trattato, consideri il fatto che, perché una decisione del genere possa implicare la responsabilità personale di ciascuno dei suoi destinatari, deve essere accertata la loro partecipazione ai comportamenti collettivi sanzionati, i quali devono essere correttamente definiti. Una tale decisione può avere ripercussioni importanti sulle relazioni delle imprese interessate non solo con l ' amministrazione, ma anche con i terzi, sicché occorre che la Commissione esamini il o i mercati rilevanti e li identifichi in maniera sufficientemente precisa nella motivazione della decisione.

v. punti 27, 30-32

2. E ' con il dispositivo delle decisioni che la Commissione indica la natura e la portata delle infrazioni agli artt. 85 o 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) che essa sanziona. In via di principio, proprio per quanto riguarda la portata e la natura delle infrazioni sanzionate, a rilevare è il dispositivo e non la motivazione. Solo nell ' ipotesi di un ' oscurità dei suoi termini occorre interpretare il dispositivo alla luce della motivazione. Pertanto, al fine di accertare se la Commissione abbia sanzionato un ' infrazione unica o due infrazioni distinte, occorre attenersi al dispositivo di tale decisione, qualora esso non dia adito a dubbi.

v. punti 43, 45

3. La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l ' esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all ' interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell ' atto di cui trattasi, della natura dei motivi addotti e dell ' interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti.

v. punto 47

4. Perché vi sia accordo ai sensi dell ' art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo.

I criteri di coordinamento e di collaborazione non richiedono l ' elaborazione di un vero e proprio " piano" , ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch ' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l ' effetto d ' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l ' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

v. punti 88-89

5. Laddove sia stabilito che un ' impresa ha partecipato a riunioni fra imprese aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, incombe a tale impresa l ' onere di dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di parteciparvi in un ' ottica diversa dalla loro. Se non viene fornita la prova che siano state prese tali distanze, la circostanza che tale impresa non si adegui ai risultati di queste riunioni non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all ' intesa.

La nozione di dissociazione pubblica, in quanto elemento di esonero dalla responsabilità, deve, in sé, essere interpretata restrittivamente.

In proposito, impartire istruzioni interne che chiariscono la volontà dell ' impresa di non allinearsi alle concorrenti partecipanti a un ' intesa costituisce una misura d ' organizzazione interna e non può pertanto, in mancanza di prove di un ' esteriorizzazione delle dette istruzioni, bastare a fornire la prova della dissociazione.

v. punti 91, 112, 118, 135-136

6. Per quanto riguarda l ' asserita durata di un ' infrazione alle regole di concorrenza, il principio di certezza del diritto impone che, in mancanza di elementi tali da dimostrare direttamente la durata dell ' infrazione, la Commissione deduca quantomeno elementi probatori relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che la detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise.

v. punto 125

7. La Commissione dispone, nell ' ambito del regolamento n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi, di un margine di discrezionalità nella determinazione dell ' importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza.

v. punto 170

8. Allorché, in una decisione unica, la Commissione ha sanzionato due infrazioni distinte, ragioni di equità e di proporzionalità impongono che un ' impresa, la quale abbia partecipato a una sola infrazione, sia condannata in modo meno severo di quelle che hanno preso parte ad entrambe. Ne consegue che la Commissione, avendo calcolato le ammende partendo da un importo di base unico per tutte le imprese, graduato in funzione delle loro rispettive dimensioni, ma senza operare alcuna distinzione in funzione della partecipazione delle stesse a una o a entrambe le infrazioni sanzionate, ha inflitto all ' impresa che sia stata dichiarata responsabile di aver partecipato a una sola intesa un ' ammenda sproporzionata rispetto all ' importanza dell ' infrazione commessa.

v. punti 189-192

9. Il rischio che un ' impresa che si è avvalsa di una riduzione dell ' ammenda come corrispettivo della propria cooperazione presenti successivamente ricorso d ' annullamento contro la decisione che ha constatato l ' infrazione alle regole della concorrenza e ha sanzionato l ' impresa responsabile a tale titolo, e risulti vittoriosa dinanzi al Tribunale di primo grado o dinanzi alla Corte in sede di impugnazione, è una conseguenza normale dell ' esperimento dei mezzi di ricorso previsti dal Trattato e dallo Statuto della Corte. Pertanto, il mero fatto che l ' impresa che ha cooperato con la Commissione e fruito di una riduzione dell ' ammenda a tale titolo sia risultata vittoriosa non può giustificare una nuova valutazione della portata della riduzione concessale.

v. punto 209

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