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Document 61999TJ0056

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Nozione — [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

2. Concorrenza — Norme comunitarie — Imprese — Infrazioni all ' art. 85 o all ' art. 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) — Prova — Corrispondenza tra terzi — [Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]

3. Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Prova della partecipazione di un ' impresa — Percezione, da parte delle altre imprese, della sua importanza per la definizione di una posizione comune — [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

4. Concorrenza — Intese — Impresa — Nozione — Unità economica — Imputazione delle infrazioni — [Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

5. Concorrenza — Intese — Partecipazione a riunioni di imprese aventi oggetto anticoncorrenziale — Circostanza che permette, in assenza di dissociazione rispetto alle decisioni adottate, di concludere per la partecipazione alla susseguente intesa — [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

Massima

1. Perché vi sia un accordo ai sensi dell ' art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Non è necessario che un accordo del genere rivesta una forma particolare, scritta o orale, o sia disciplinato da regole determinate. In proposito, la comunicazione di un accordo alle parti e la sua accettazione tacita bastano a provare l ' esistenza di un accordo contrario all ' art. 85 del Trattato. Infatti, perfino l ' accettazione tacita di un accordo, in mancanza di una dissociazione rispetto al suo oggetto, può essere considerata accettazione e partecipazione a un accordo vietato.

v. punti 20-21, 30

2. La Commissione può considerare come prova del comportamento di un ' impresa, contrario alle regole di concorrenza, uno scambio di corrispondenza fra terzi; ne deriva che non può di per sé privare di valore probatorio un documento il fatto che l ' impresa censurata non ne sia destinataria. Inoltre, il fatto che un ' impresa non sia menzionata in un documento a carico non prova che essa non abbia aderito a un ' intesa, ove tale partecipazione sia attestata o corroborata da altri documenti e la mancata menzione non porti a una diversa interpretazione delle prove documentali utilizzate dalla Commissione per dimostrare la sua partecipazione all ' intesa. Infine, il fatto che documenti a carico non siano stati trovati nei locali dell ' impresa censurata non intacca il loro valore probatorio.

v. punti 46, 57

3. Costituisce un elemento idoneo a provare la partecipazione di un ' impresa a un accordo contrario alle regole di concorrenza il fatto che essa sia considerata dai propri partner un ' impresa di cui era necessario conoscere l ' opinione per concordare una posizione comune.

v. punto 59

4. Quando un intermediario agisce per il committente, egli può, ai fini dell ' applicazione dell ' art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE), in via di principio essere considerato un organo ausiliario facente parte integrante dell ' impresa del committente e tenuto a seguire le istruzioni di quest ' ultimo, tale da formare con detta impresa, alla stessa stregua di un dipendente ad essa legato da un rapporto di lavoro subordinato, una sola entità economica.

v. punto 60

5. Al fine di provare l ' esistenza di un ' intesa, la Commissione non è tenuta a considerare gli effetti concreti dell ' accordo controverso, ove quest ' ultimo abbia come oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. Infatti, la circostanza che un ' impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale alle quali ha partecipato non vale ad escludere la sua piena responsabilità per l ' adesione all ' intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall ' oggetto delle riunioni.

v. punto 61

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