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Document 61999TJ0053

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)

    9 dicembre 1999

    Causa T-53/99

    Nicolaos Progoulis

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Rapporto informativo — Descrizione dei compiti»

    Testo completo in inglese   II-1249

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 17 novembre 1998 con cui l'autorità che ha il potere di nomina rigetta il reclamo del ricorrente 9 giugno 1998 con cui egli chiede la modifica del suo rapporto informativo per il periodo 1o luglio 1995 — 30 giugno 1997, la condanna della Commissione a correggere i giudizi emessi sul ricorrente e a modificare la descrizione delle funzioni di cui al punto 3, lett. b), del rapporto informativo nel senso indicato dal ricorrente, nonché il risarcimento del danno morale che dichiara di aver subito e che valuta pari a BEF 100000.

    Decisione:

    Il ricorso è dichiarato irricevibile per quanto concerne la seconda parte del secondo motivo. Il ricorso d'annullamento è dichiarato infondato per il resto. Il ricorso per risarcimento è dichiarato infondato. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1. Dipendenti – Valutazione – Rapporto informativo – Sindacato giurisdizionale – Limiti

      (Statuto del personale, art. 43)

    2. Dipendenti – Valutazione – Rapporto informativo – Descrizione dei compiti

      (Statuto del personale, art. 43)

    3. Dipendenti – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Concordanza fra il reclamo e il ricorso

      (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    1.  I giudizi di valore emessi sui dipendenti nei rapporti informativi sono esclusi dal sindacato giurisdizionale, il quale si esercita soltanto su eventuali irregolarità di forma, su errori di fatto manifesti che inficino i giudizi emessi dall'amministrazione, nonché su un eventuale sviamento di potere. Il fatto che, rispetto ai rapporti informativi precedenti, lo scrutinatore sia giunto ad un giudizio simile sull'interessato, limitandosi ad abbassare i voti assegnati, non costituisce necessariamente un errore manifesto di valutazione o un abuso di potere.

      Del pari, i voti assegnati ad un dipendente dai suoi superiori gerarchici in un rapporto informativo costituiscono valutazioni che dipendono dal solo giudizio personale degli scrutinatori e ai quali il Tribunale non può sostituire la propria valutazione.

      (v. punti 27 e 29)

      Riferimento: Tribunale 6 novembre 1991, causa T-33/90, von Bonkewitz-Lindner/Parlamento (Racc. pag. II-1251, pumo 62); Tribunale 15 maggio 1996, causa T-326/94, Dimitriadis/Cortedei conti (Racc. PI pag. II-613, punto 104)

    2.  Ogni dipendente ha diritto a che nel suo rapporto informativo figuri la descrizione fedele dei principali compiti da lui effettuati durante il periodo in esame.

      (v. punto 33)

      Riferimento: von Bonkewitz-Lindner, citata, punto 44

    3.  Il principio della concordanza fra il reclamo amministrativo previo e il ricorso richiede, a pena d'irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario sia stato previamente addotto nel reclamo, in quanto l'autorità che ha il potere di nomina deve essere in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso, nello stadio del procedimento precontenzioso, le censure che l'interessato formula contro la decisione impugnata.

      (v. punto 39)

      Riferimento: Tribunale 3 marzo 1993, causa T-58/91. Booss e Fischer/Commissione (Racc. pag. II-147, punto 83); Tribunale 18 marzo 1997, cause riunite T-178/95 e T-179/95. Picciolo e Calò/Comitato delle regioni (Racc. PI pag. II-155, punto 60)

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