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Document 61999TJ0052

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso per risarcimento danni - Oggetto - Domanda di risarcimento di un danno imputabile alla Comunità - Competenza esclusiva del giudice comunitario

    [Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

    2. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Violazione di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli - Impossibilità di far valere gli accordi OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario o per fondare un ricorso per risarcimento danni - Eccezioni - Atto comunitario diretto a garantirne l'esecuzione o che vi rinvii espressamente e in maniera precisa

    [Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

    3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regime delle importazioni - Contingente doganale - Instaurazione e ripartizione - Diverso trattamento degli operatori stabiliti in Austria, Finlandia e Svezia - Discriminazione - Insussistenza

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 404/93; regolamento (CE) della Commissione n. 2362/98, art. 5, nn. 3 e 4)]

    4. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regime delle importazioni - Contingente doganale - Instaurazione e ripartizione - Attribuzione dei certificati d'importazione - Qualità di importatore - Determinazione dei criteri - Principio della tutela del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 404/93; regolamento della Commissione n. 2362/98)

    Massima

    1. Quando, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, il comportamento illegittimo non proviene da un organismo nazionale, bensì da un'istituzione comunitaria, i danni che potrebbero eventualmente risultare dall'attuazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali sono imputabili alla Comunità. Poiché il giudice comunitario ha competenza esclusiva a statuire, a norma dell'art. 215 del Trattato (divenuto art. 288 CE), sui ricorsi per risarcimento di un danno di tale natura, i mezzi di tutela giurisdizionale nazionali non possono permettere di garantire ai singoli che si ritengano lesi dagli atti delle istituzioni comunitarie una tutela efficace dei loro diritti.

    ( v. punti 26-27 )

    2. Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale della Comunità, un diritto al risarcimento presuppone che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli. Non è questo il caso degli accordi OMC. Infatti, tenuto conto della loro natura e della loro economia, tali accordi non figurano, in linea di principio, tra le norme rispetto alle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie. Solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni delle intese di cui agli allegati dell'accordo OMC, spetta alla Corte e al Tribunale controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso rispetto alle norme dell'OMC.

    ( v. punti 45-46, 50-51, 58 )

    3. Il principio di non discriminazione impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. A tale riguardo, una disparità di trattamento non può essere considerata una discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE), a meno che si riveli arbitraria, cioè priva di adeguata giustificazione e non fondata su criteri di natura obiettiva.

    La Commissione non ha violato il principio di non discriminazione trattando diversamente, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato della banana, gli operatori stabiliti in Austria, in Finlandia e in Svezia e gli operatori tradizionali per quanto riguarda l'attività svolta in tali paesi nel 1994. Infatti, i suddetti Stati, a tale data, non erano ancora soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, sicché era necessario un sistema speciale per poter tener conto delle importazioni realizzate nel 1994 dagli operatori stabiliti in tali paesi ai fini della determinazione del loro quantitativo di riferimento.

    ( v. punti 81-83 )

    4. Poiché le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari alla realizzazione della loro politica, gli operatori economici non possono fare legittimo affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata con provvedimenti adottati da tali istituzioni nell'ambito del loro potere discrezionale. Ciò vale particolarmente in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento ai mutamenti della situazione economica.

    Poiché la determinazione dei criteri presi in considerazione in forza del regolamento n. 2362/98, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 404/93, per riconoscere agli operatori economici la qualità di importatori ai fini dell'attribuzione dei certificati d'importazione di banane rientra nella scelta dei mezzi necessari alla realizzazione della politica delle istituzioni comunitarie in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, queste ultime dispongono al riguardo di un potere discrezionale. Di conseguenza gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento sul mantenimento dei criteri previsti nel vecchio sistema comunitario.

    ( v. punti 99-101 )

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