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Document 61999TJ0023

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza - Intese - Partecipazione a riunioni tra imprese con oggetto anticoncorrenziale - Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa

    [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

    2. Concorrenza - Intese - Prova - Risposta di un'impresa alla richiesta di informazioni da parte della Commissione - Valore probatorio - Valutazione - Rilevanza della mancata partecipazione alla riunione controversa da parte del firmatario della risposta data a nome dell'impresa ovvero della sua non appartenenza a quest'ultima al momento della riunione - Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 11)

    3. Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Criteri di valutazione - Oggetto anticoncorrenziale - Rilievo sufficiente

    [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

    4. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Partecipazione sotto asserita costrizione - Elemento che non costituisce un'esimente per l'impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti

    [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 3]

    5. Concorrenza - Intese - Boicottaggio - Imputazione a un'impresa - Rilevanza della mancata effettiva attuazione da parte della medesima delle misure di boicottaggio - Insussistenza - Responsabilità per i comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della stessa violazione - Ammissibilità - Criteri

    [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

    6. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Accesso agli atti istruttori facilitato per effetto dell'organizzazione da parte della Commissione di uno scambio di documenti tra le imprese incriminate - Ammissibilità - Presupposti

    7. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Comunicazione degli addebiti - Produzione di prove ulteriori successivamente all'invio della comunicazione degli addebiti - Ammissibilità - Presupposti

    [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento (CE) della Commissione n. 99/63, artt. 2 e 4]

    8. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Comunicazione degli addebiti - Contenuto necessario - Indicazioni relative al metodo di determinazione dell'entità dell'ammenda prevista - Indicazioni premature - Conseguenze

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63, artt. 2 e 4)

    9. Diritto comunitario - Principi generali del diritto - Irretroattività delle norme penali - Ambito di applicazione - Concorrenza - Procedimento amministrativo - Portata del principio

    (Convenzione europea per i diritti dell'uomo, art. 7; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

    10. Concorrenza - Ammende - Contesto normativo - Determinazione - Rilevanza della prassi decisionale anteriore della Commissione - Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 17)

    11. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Margine di discrezionalità riconosciuto alla Commissione - Conseguenza - Impossibilità, per gli operatori economici, di invocare il legittimo affidamento nel mantenimento dello status quo

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

    12. Eccezione di illegittimità - Portata - Atti di cui può essere eccepita l'illegittimità - Orientamenti stabiliti dalla Commissione ai fini del calcolo delle ammende inflitte per violazione alle norme in materia di concorrenza - Inclusione

    [Trattato CE, art. 184 (divenuto art. 241 CE)]

    13. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità e durata delle infrazioni - Valutazione - Necessità di prendere in considerazione il fatturato delle imprese interessate - Insussistenza - Necessità di differenziare le imprese implicate in una stessa infrazione in considerazione del loro fatturato complessivo o del loro fatturato sul mercato del prodotto di cui trattasi - Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    14. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Importo massimo - Calcolo - Distinzione tra importo finale e importo intermedio dell'ammenda - Conseguenze

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    15. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Importo massimo - Calcolo - Fatturato rilevante

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    16. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze aggravanti o attenuanti - Continuazione o cessazione dell'infrazione successivamente all'intervento della Commissione - Valutazione caso per caso

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    17. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Obbligo della Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore - Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    18. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Comunicazione della Commissione concernente la non imposizione o la riduzione delle ammende a titolo di contropartita per la cooperazione delle imprese incriminate - Rilevanza in ordine alla valutazione della cooperazione delle imprese medesime

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    19. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Impossibilità per un'impresa di appellarsi al principio di parità di trattamento al fine di ottenere una riduzione illegittima

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    20. Concorrenza - Ammende - Pagamento - Interessi di mora - Applicazione da parte della Commissione di un tasso superiore a quello medio del mercato - Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    Massima

    1. Qualora un'impresa partecipi, pur senza svolgervi un ruolo attivo, a riunioni tra imprese aventi una finalità anticoncorrenziale e non prenda pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a ritenere che essa approvi il risultato delle riunioni e che intenda attenervisi, può considerarsi dimostrata la sua partecipazione all'intesa conseguente alle dette riunioni.

    ( v. punto 39 )

    2. Il valore probatorio della risposta fornita da un'impresa alla richiesta di informazioni rivoltale dalla Commissione ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 non è assolutamente inficiato dal fatto che la persona che l'ha sottoscritta non sia stata presente alla riunione oggetto dell'indagine da parte della Commissione e non fosse dipendente dell'impresa medesima a quel momento. Tale risposta, a decorrere dal momento in cui è stata fornita a nome dell'impresa in quanto tale, riveste una credibilità superiore a quella che potrebbe presentare la risposta fornita da un suo dipendente, indipendentemente dall'esperienza e dall'opinione personali di quest'ultimo.

    ( v. punto 45 )

    3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso abbia avuto per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. A tale riguardo, il mancato rispetto da parte di un'impresa, che partecipa con altre a riunioni durante le quali sono adottate decisioni in materia di prezzi, dei prezzi concordati non esclude lo scopo anticoncorrenziale di tali riunioni e, di conseguenza, la partecipazione dell'impresa interessata alle intese, ma potrebbe al massimo dimostrare che essa non ha attuato gli accordi in questione.

    ( v. punto 47 )

    4. Un'impresa che partecipa con altre ad attività anticoncorrenziali non può far valere a proprio vantaggio la circostanza di avervi partecipato sotto la pressione delle altre partecipanti. Infatti, essa può denunciare alle autorità competenti le pressioni cui sia sottoposta e presentare alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare alle attività in questione.

    ( v. punto 142 )

    5. Un boicottaggio può essere imputato ad un'impresa senza che sia necessario che quest'ultima vi partecipi effettivamente o anche solo possa partecipare alla sua attuazione. La posizione contraria comporterebbe che le imprese che abbiano approvato misure di boicottaggio, ma che non abbiano avuto modo di adottare esse stesse una misura per attuarle, si sottrarrebbero a qualsiasi forma di responsabilità per la loro partecipazione all'accordo.

    A tale riguardo, un'impresa che abbia preso parte ad un'infrazione multiforme alle regole della concorrenza attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l'impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi.

    ( v. punti 157-158 )

    6. La Commissione, laddove suggerisca alle imprese interessate di facilitare l'accesso ai documenti mediante uno scambio di documenti, garantendo cionondimeno essa stessa il diritto di accedere all'intero fascicolo dell'istruttoria, agisce nel rispetto dei requisiti fissati dalla giurisprudenza del Tribunale, secondo cui uno scambio di documenti tra le imprese non può in alcun caso fare venire meno il dovere della Commissione di assicurare essa stessa - nel corso dell'istruttoria di un'infrazione al diritto della concorrenza - il rispetto del diritto di difesa delle imprese interessate. Infatti, la difesa di un'impresa non può dipendere dalla buona volontà di un'altra impresa, in teoria sua concorrente, contro la quale la Commissione ha sollevato accuse analoghe e i cui interessi economici e procedurali sono spesso contrapposti.

    ( v. punto 184 )

    7. Dal combinato disposto dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e degli artt. 2 e 4 del regolamento n. 99/63 discende che la Commissione deve comunicare gli addebiti che essa contesta alle imprese e associazioni interessate e può prendere in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali queste ultime hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista. Tuttavia, nessuna norma impedisce alla Commissione di comunicare alle parti, dopo aver inviato la comunicazione degli addebiti, nuovi documenti che essa ritiene possano sostenere la sua tesi, riservandosi di concedere alle imprese il tempo necessario per presentare il proprio punto di vista al riguardo.

    ( v. punti 188, 190 )

    8. Dal momento che la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto che possono implicare l'irrogazione di un'ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione, ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite. In tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l'accertamento dell'infrazione, ma altresì contro il fatto di vedersi infliggere un'ammenda. Ciò premesso, la Commissione non è tenuta a precisare il modo in cui si avvarrà di ciascun elemento per la determinazione dell'entità dell'ammenda. Infatti, dare indicazioni circa l'entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti contestati contro di loro, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della Commissione. Conseguentemente, la Commissione non è neppure tenuta, nel corso del procedimento amministrativo, a comunicare alle imprese interessate la propria intenzione di applicare una nuova metodologia per il calcolo delle ammende. In particolare, la Commissione non è tenuta ad annunciare alle imprese la possibilità di un eventuale cambiamento della sua politica in fatto di entità generale delle ammende.

    ( v. punti 199, 206-208 )

    9. Il principio della irretroattività delle norme penali, sancito dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come un diritto fondamentale, è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte deve garantire l'osservanza.

    A tale riguardo, benché dall'art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 risulti che le decisioni della Commissione che infliggono ammende per la violazione del diritto della concorrenza non hanno un carattere penale, resta pur sempre il fatto che la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto comunitario, ed in particolare quello dell'irretroattività, nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni in applicazione delle regole di concorrenza del Trattato. Tale rispetto esige che le sanzioni inflitte ad un'impresa per un'infrazione alle regole di concorrenza corrispondano a quelle che erano stabilite al momento in cui l'infrazione è stata commessa.

    Tuttavia, quanto al margine di discrezionalità lasciato alla Commissione dal regolamento n. 17, l'applicazione da parte di quest'ultima di una nuova metodologia di calcolo delle ammende, che può comportare, in alcuni casi, un aumento dell'ammontare delle ammende, senza peraltro eccedere il limite massimo fissato nel medesimo regolamento, non può essere considerata un aumento, con effetto retroattivo, delle ammende giuridicamente stabilite all'art. 15 del regolamento n. 17, contrario ai principi di legittimità e di certezza del diritto.

    ( v. punti 219-221, 235 )

    10. In materia di concorrenza, la precedente prassi decisionale della Commissione non funge di per sé da contesto normativo per le ammende, poiché quest'ultimo è definito, esclusivamente, dal regolamento n. 17.

    ( v. punto 234 )

    11. Per quanto attiene alla determinazione dell'importo delle ammende per violazione delle regole della concorrenza, la Commissione esercita le proprie prerogative nei limiti del margine di discrezionalità concessole dal regolamento n. 17. Orbene, gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione in atto che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ne consegue che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può concludersi con un'ammenda non possono maturare un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non innalzerà il livello delle ammende praticato precedentemente.

    ( v. punti 241, 243 )

    12. L'art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE) è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte di contestare, al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, che, pur non avendo la forma del regolamento, costituiscono il fondamento normativo della decisione impugnata, se la parte non aveva il diritto di proporre, in forza dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento. Poiché l'art. 184 del Trattato non ha lo scopo di consentire ad una parte di contestare l'applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di un ricorso qualsiasi, l'atto generale di cui si eccepisce l'illegittimità dev'essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto fra la decisione individuale impugnata e l'atto generale in questione.

    A tale riguardo, gli orientamenti stabiliti dalla Commissione ai fini del calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, pur non costituendo il fondamento normativo della decisione di irrogazione di un'ammenda a un operatore economico, in quanto tale decisione è basata sugli artt. 3 e 15, n. 2, del regolamento n. 17, stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della fissazione delle ammende inflitte dalla decisione stessa e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese. Inoltre, laddove risulti che la Commissione abbia effettivamente determinato l'importo dell'ammenda inflitta all'operatore economico conformemente alla metodologia generale che essa si è imposta nei propri orientamenti, sussiste un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale controversa e l'atto generale costituito dai detti orientamenti. Atteso che l'operatore economico interessato non è in grado di chiedere l'annullamento di tali orientamenti, in quanto atto generale, questi possono essere oggetto di eccezione di illegittimità.

    ( v. punti 272-276 )

    13. La Commissione non è tenuta - in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda in funzione della gravità e della durata dell'infrazione in questione - ad effettuare il calcolo dell'ammenda a partire dagli importi basati sul fatturato delle imprese interessate, né ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato sul mercato del prodotto di cui trattasi.

    ( v. punto 278 )

    14. L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nel disporre che la Commissione può infliggere ammende per un importo che può essere aumentato fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese partecipanti all'infrazione, richiede che l'ammenda definitivamente inflitta ad un'impresa venga ridotta nel caso in cui il suo importo superi il 10% del suo volume d'affari, indipendentemente dalle operazioni di calcolo intermedie dirette a tenere conto della gravità e della durata dell'infrazione. Conseguentemente, tale disposizione non vieta alla Commissione di fare riferimento, nel suo calcolo, ad un importo intermedio che supera il 10% del volume d'affari dell'impresa interessata, sempreché l'importo dell'ammenda finale inflitta all'impresa stessa non superi tale limite massimo. In una siffatta ipotesi, non può essere contestata alla Commissione la circostanza che taluni fattori presi in considerazione in tale calcolo, quali la durata ovvero le circostanze attenuanti o aggravanti, non si ripercuotano sull'ammontare finale dell'ammenda, dato che questa è la conseguenza del divieto, previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, di non superare il 10% del volume d'affari dell'impresa interessata.

    ( v. punti 286-288, 290 )

    15. Il fatturato indicato dall'art. 15 n. 2, del regolamento n. 17 deve essere inteso come relativo al fatturato globale dell'impresa considerata, il solo che possa dare un'indicazione approssimativa dell'importanza e dell'influenza di quest'ultima sul mercato. Nel rispetto del limite fissato dalla disposizione medesima la Commissione può determinare l'ammenda a partire dal fatturato di sua scelta, in termini di base geografica e di prodotti in questione.

    ( v. punto 306 )

    16. Il fatto che la cessazione di un'infrazione alle norme in materia di concorrenza dopo i primi interventi della Commissione possa essere considerata una circostanza attenuante non significa che la prosecuzione di un'infrazione in una situazione di questo genere non possa essere considerata come una circostanza aggravante. Infatti, la reazione di un'impresa all'avvio di un'indagine relativa alle sue attività può essere valutata soltanto tenendo conto del contesto particolare del caso specifico. Dal momento che la Commissione non può essere quindi tenuta, come regola generale, a considerare una prosecuzione dell'infrazione come una circostanza aggravante, né a ritenere la cessazione di un'infrazione una circostanza attenuante, la possibilità che essa qualifichi tale cessazione, in un caso specifico, come circostanza attenuante non può privarla della facoltà di considerare la prosecuzione, in un caso diverso, come una circostanza aggravante.

    ( v. punto 324 )

    17. Il solo fatto che la Commissione abbia ritenuto, nella sua prassi decisionale precedente, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere per violazione alle norme in materia di concorrenza non implica che essa sia costretta a effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva.

    ( v. punto 337 )

    18. Una comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la Commissione dell'esistenza di un'intesa. Tenuto conto del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la Commissione possono trarre da tale comunicazione, la Commissione è tenuta a conformarvisi al momento della valutazione - in sede di determinazione dell'ammontare dell'ammenda inflitta ad un'impresa - della sua cooperazione.

    ( v. punto 360 )

    19. Anche supponendo che la Commissione abbia accordato una riduzione troppo elevata dell'ammenda inflitta ad un'impresa per violazione alle norme in materia di concorrenza, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri.

    ( v. punto 367 )

    20. Se è pur vero che il tasso degli interessi di mora applicabili alle ammende inflitte alle imprese che abbiano commesso una violazione alle norme in materia di concorrenza non deve essere talmente elevato da obbligare di fatto le imprese a pagare le ammende anche qualora ritengano di avere buoni motivi per contestare la validità della decisione della Commissione, tuttavia quest'ultima può adottare un punto di riferimento più elevato rispetto al tasso di interesse passivo medio applicabile sul mercato nella misura in cui ciò sia necessario per scoraggiare manovre dilatorie.

    ( v. punto 398 )

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