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Document 61999TJ0021

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Prova della durata della violazione a carico della Commissione

    [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

    Massima

    1. In mancanza di elementi di prova idonei a dimostrare direttamente la durata di un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE), il principio della certezza del diritto impone che la Commissione deduca, quanto meno, elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise.

    ( v. punto 62 )

    2. La Commissione non è tenuta, nel corso di un'indagine ai sensi del regolamento n. 17, ad ammonire le imprese interessate in ordine all'illegittimità del loro comportamento né sulle conseguenze di una continuazione di quest'ultimo.

    Tuttavia, per una impresa che partecipi ad un'infrazione alle norme comunitarie in materia di concorrenza, la ricezione di un ammonimento espresso da parte della Commissione può avere conseguenze relativamente alla valutazione del suo comportamento per la determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Infatti, un tale ammonimento, in quanto informa un'impresa dello svolgimento di un'indagine da parte dell'amministrazione comunitaria responsabile della concorrenza, può esser tale da sollecitare l'impresa in questione a porre fine al comportamento oggetto dell'indagine, fatto che può portare a una riduzione della durata dell'infrazione, elemento di cui la Commissione deve tenere conto nel corso della determinazione dell'ammontare dell'ammenda ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Il fatto di ammonire un'impresa in merito all'illegittimità del suo comportamento può anche avere conseguenze giuridiche qualora la Commissione, al momento di prendere in considerazione le circostanze attenuanti o aggravanti, faccia dipendere la sua valutazione, o della cessazione, o della prosecuzione dell'infrazione da parte dell'impresa interessata, dalla circostanza che quest'ultima sia stata o meno ammonita.

    ( v. punti 148-150 )

    3. La Commissione, anche se non è un «tribunale» ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è nondimeno tenuta a rispettare le garanzie processuali contemplate dal diritto comunitario nel corso del procedimento amministrativo avviato per la violazione delle norme in materia di concorrenza.

    ( v. punto 155 )

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