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Document 61999CJ0476

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Deroghe - Misure dirette a promuovere la parità delle opportunità tra uomini e donne - Normativa ministeriale che riserva posti in asili nido sovvenzionati unicamente a dipendenti di sesso femminile - Ammissibilità - Presupposti

    (Direttiva del Consiglio 76/207, art. 2, nn. 1 e 4)

    Massima

    $$L'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, non si oppone ad una normativa ministeriale istituita al fine di far fronte ad una rilevante sottorappresentazione delle donne nel suo ambito che, in un contesto caratterizzato da un'insufficienza riconosciuta di strutture di accoglienza adeguate e finanziariamente sostenibili, riservi unicamente ai dipendenti di sesso femminile posti in asili nido sovvenzionati in numero limitato messi a disposizione dei suoi dipendenti, mentre i dipendenti di sesso maschile possono avervi accesso solo in casi di necessità riconosciuti dal datore di lavoro. Questo vale tuttavia solo laddove la deroga così prevista a favore dei dipendenti di sesso maschile sia interpretata, segnatamente, nel senso che essa consente a quelli tra di loro che si assumono da soli la custodia dei loro figli di avere accesso a tale sistema di asili nido alle stesse condizioni dei dipendenti di sesso femminile.

    ( v. punto 50 e dispositivo )

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