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Document 61999CJ0459

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Libera circolazione delle persone - Diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri - Diritto di ingresso dei familiari - Coniuge cittadino di un paese terzo privo di documenti d'identità o di visto, ma in grado di provare la sua identità nonché il legame coniugale - Mancanza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica - Respingimento alla frontiera - Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 2317/95; direttive del Consiglio 68/360, artt. 3 e 10, e 73/148, artt. 3 e 8)

    2. Libera circolazione delle persone - Diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri - Diritto di soggiorno dei familiari - Coniuge cittadino di un paese terzo, in grado di provare la sua identità nonché il legame coniugale, entrato illegalmente nel territorio - Diniego del titolo di soggiorno e adozione di una misura di allontanamento basati su tale unico motivo - Inammissibilità - Adozione di misure di ordine pubblico o di pubblica sicurezza di cui alla direttiva 64/221 - Inammissibilità

    (Direttive del Consiglio 64/221, art. 3, 68/360, artt. 4 e 10, e 73/148, artt. 4, 6 e 8)

    3. Libera circolazione delle persone - Diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri - Diritto di ingresso e di soggiorno dei familiari - Coniuge cittadino di un paese terzo entrato legalmente nel territorio - Diniego del titolo di soggiorno e adozione di una misura di allontanamento basati sull'unico motivo della scadenza del visto - Inammissibilità

    (Direttive del Consiglio 64/221, art. 3, n. 3, 68/360, artt. 3 e 4, n. 3, e 73/148, artt. 3 e 6)

    4. Libera circolazione delle persone - Deroghe - Decisioni in materia di polizia degli stranieri - Decisione di diniego del rilascio di un primo permesso di soggiorno - Decisione di allontanamento prima del rilascio di un permesso di soggiorno - Procedimento di esame e di parere dinanzi all'autorità competente - Ambito di applicazione - Decisioni adottate nei confronti del coniuge straniero di un cittadino di uno Stato membro privo di documenti di identità o di visto - Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 64/221, artt. 1, n. 2, e 9)

    Massima

    1. L'art. 3 della direttiva 68/360, l'art. 3 della direttiva 73/148, nonché il regolamento n. 2317/95, letti alla luce del principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può respingere alla frontiera il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, che tenti di entrare nel suo territorio senza essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto validi o, se del caso, di un visto, quando il coniuge può provare la sua identità nonché il legame coniugale e se non esistono elementi idonei a stabilire che egli rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica ai sensi degli artt. 10 della direttiva 68/360 e 8 della direttiva 73/148.

    Infatti, in tal caso, tenuto conto dell'importanza che il legislatore comunitario ha ricollegato alla protezione della vita familiare, il respingimento è, in ogni caso, sproporzionato e, dunque, vietato.

    ( v. punti 61-62 e disp. 1 )

    2. Gli artt. 4 della direttiva 68/360 e 6 della direttiva 73/148 devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano uno Stato membro a negare il rilascio di un permesso di soggiorno e ad adottare una misura di espulsione nei confronti del cittadino di un paese terzo che può fornire la prova della sua identità e del suo matrimonio con un cittadino di uno Stato membro, per il solo motivo che egli è entrato illegalmente nel territorio del detto Stato membro.

    Infatti, anche se il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di reprimere la violazione delle disposizioni nazionali relative al controllo degli stranieri con opportune sanzioni atte a garantire l'osservanza delle disposizioni stesse, purché tali sanzioni siano proporzionate, una decisione di diniego del permesso di soggiorno e una misura di espulsione che fossero motivate esclusivamente dall'inosservanza, da parte dell'interessato, di formalità di legge relative al controllo degli stranieri pregiudicherebbero la sostanza stessa del diritto di soggiorno e sarebbero manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità della violazione. Tale motivo non può neanche, di per sé, dar luogo all'applicazione delle misure di ordine pubblico e di pubblica sicurezza previste dall'art. 3 della direttiva 64/221.

    ( v. punti 77-80 e disp. 2 )

    3. Gli artt. 3 e 4, n. 3, della direttiva 68/360, gli artt. 3 e 6 della direttiva 73/148 e l'art. 3, n. 3, della direttiva 64/221 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può negare il rilascio di un permesso di soggiorno al cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro, che è entrato legalmente nel territorio di tale Stato membro, né adottare nei suoi confronti una misura di espulsione dal territorio per il solo motivo che il suo visto è scaduto prima che egli abbia fatto richiesta di un permesso di soggiorno.

    Infatti, se gli artt. 4, n. 3, della direttiva 68/360 e 6 della direttiva 73/148 autorizzano gli Stati membri a richiedere, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, la produzione del documento in forza del quale l'interessato è entrato nel loro territorio, essi non prevedono che tale documento debba ancora essere valido. Inoltre, una misura di espulsione dal territorio per il solo motivo della scadenza del visto costituirebbe una sanzione manifestamente sproporzionata in rapporto alla gravità dell'inosservanza delle prescrizioni nazionali relative al controllo degli stranieri.

    ( v. punti 89-91 e disp. 3 )

    4. Gli artt. 1, n. 2, e 9, n. 2, della direttiva 64/221 devono essere interpretati nel senso che il coniuge straniero di un cittadino di uno Stato membro ha il diritto di sottoporre all'esame dell'autorità competente di cui al detto art. 9, n. 1, una decisione di diniego di rilascio di un primo permesso di soggiorno o una decisione di espulsione prima del rilascio di un tale permesso, anche quando egli non sia in possesso di un documento d'identità o, essendo soggetto all'obbligo di visto, sia entrato nel territorio dello Stato membro senza visto o vi si sia trattenuto dopo la scadenza del visto.

    Infatti, le disposizioni dell'art. 9 della direttiva esigono, rispetto al loro campo di applicazione ratione personae, un'interpretazione estensiva in quanto l'obbligo di prevedere un sindacato giurisdizionale su qualsiasi decisione di un'autorità nazionale costituisce un principio generale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    Inoltre, escludere il diritto al beneficio delle dette garanzie procedurali minime previste dall'art. 9 della direttiva in caso di mancanza di documento d'identità o di visto, o in caso di scadenza di uno di tali documenti, priverebbe sostanzialmente tali garanzie della loro efficacia pratica.

    ( v. punti 101, 103-104 e disp. 4 )

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