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Document 61999CJ0439
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Libera prestazione dei servizi Restrizioni nel campo dell'organizzazione di fiere Mancanza di giustificazione Inammissibilità
[Trattato CE, artt. 59, 61, 63 e 64 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 49 CE, 51 CE, 52 CE e 53 CE) e artt. 60, 65 e 66 (divenuti art. 50 CE, 54 CE e 55 CE)]
2. Libera circolazione delle persone Libertà di stabilimento Libera prestazione dei servizi Restrizioni nel campo dell'organizzazione di fiere Mancanza di giustificazione Inammissibilità
[Trattato CE, artt. 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63 e 64 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE, 44 CE, 46 CE, 47 CE, 49 CE, 51 CE, 52 CE e 53 CE) e artt. 55, 58, 60, 65 e 66 (divenuti artt. 45 CE, 48 CE, 50 CE, 54 CE e 55 CE)]
1. Non adempie agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE), 61, 63 e 64 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 51 CE, 52 CE e 53 CE) e 65 e 66 del Trattato (divenuti artt. 54 CE e 55 CE) uno Stato membro che introduce, senza giustificazione dovuta a ragioni imperative di interesse generale, restrizioni alla libera prestazione dei servizi mantenendo in vigore disposizioni che
prescrivono un'approvazione o un riconoscimento ufficiale per l'esercizio dell'attività di organizzatore di fiere;
impongono all'organizzatore di fiere di disporre di una sede, di uno stabilimento o di una struttura permanente a livello nazionale o locale;
impongono all'organizzatore di fiere di possedere una particolare forma o status giuridico;
esigono che l'attività di organizzatore di fiere sia esercitata in via esclusiva;
vietano all'organizzatore di fiere di perseguire uno scopo di lucro;
impongono che le fiere abbiano un carattere periodico;
impongono la conformità delle fiere agli obiettivi fissati da una regione nel quadro della programmazione regionale;
impongono il rispetto di scadenze vincolanti nella procedura di autorizzazione delle fiere;
sanciscono il divieto di organizzare altre fiere che non siano quelle iscritte nel calendario ufficiale.
( v. punti 26-34, 42, dispositivo 1 )
2. Non adempie agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE), 61, 63 e 64 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 51 CE, 52 CE e 53 CE) e 65 e 66 del Trattato (divenuti artt. 54 CE e 55 CE) nonché in forza degli artt. 52 e 54 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, art. 43 CE e 44 CE), 55 del Trattato (divenuto art. 45 CE), 56 e 57 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 46 CE e 47 CE) e 58 del Trattao (divenuto art. 48 CE) uno Stato membro che introduce, senza giustificazione dovuta a ragioni imperative di interesse generale, restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento mantenendo in vigore disposizioni che
subordinano la designazione degli organi degli enti fieristici all'intervento delle autorità pubbliche o di organismi locali di altra natura;
subordinano l'attività di organizzatore di fiere alla presenza, tra i fondatori o i soci, di almeno un ente territoriale locale;
subordinano l'organizzazione di fiere all'intervento di organismi composti da operatori già presenti nel territorio interessato, ai fini dell'autorizzazione di manifestazioni fieristiche.
( v. punti 36-42, dispositivo 2 )