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Document 61999CJ0390
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali Competenza della Corte Limiti Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche proposte in un contesto che esclude una risposta utile Questioni senza relazione con l'oggetto della controversia principale
(Art. 234 CE)
2. Ravvicinamento delle legislazioni Emissione di segnali televisivi Direttiva 95/47 Facoltà per gli Stati membri di instaurare procedure di autorizzazione previa Presupposti per l'esercizio
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/47)
3. Libera circolazione delle merci Libera prestazione dei servizi Restrizioni Normativa nazionale in materia di televisione digitale Assoggettamento ad autorizzazione previa delle attività degli operatori di servizi di accesso condizionato e della commercializzazione dei loro prodotti Giustificazione Presupposti Criteri di valutazione
[Trattato CE, art. 30 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE)]
4. Ravvicinamento delle legislazioni Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche Regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189 Nozione Normativa nazionale in materia di televisione digitale che impone agli operatori di servizi di accesso condizionato l'iscrizione in un registro e l'omologazione previa dei loro prodotti Inclusione Obbligo degli Stati membri di comunicare alla Commissione il progetto di una tale regolamentazione tecnica Portata
(Direttiva del Consiglio 83/189, artt. 1, punto 9, 8 e 10)
1. Nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.
Tuttavia, in ipotesi eccezionali, spetta alla Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.
( v. punti 18-19 )
2. Se è vero che la direttiva 95/47, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi, non contiene alcuna disposizione relativa alle modalità amministrative destinate all'esecuzione degli obblighi incombenti agli Stati membri in forza della direttiva medesima, tale constatazione non consente comunque di ritenere che gli Stati membri non possano istituire una procedura di autorizzazione previa consistente nell'iscrizione obbligatoria in un registro accompagnata dall'obbligo di un parere o di una relazione tecnica rilasciati previamente dalle autorità nazionali. Tuttavia, nell'istituire una procedura amministrativa di tal genere, gli Stati membri devono assicurare in ogni momento il rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
( v. punti 27-28 )
3. Una normativa nazionale che assoggetti l'immissione in commercio di apparecchi, attrezzature, decodificatori o sistemi di trasmissione e di ricezione digitale di segnali televisivi via satellite nonché la prestazione dei servizi connessi da parte degli operatori di servizi di accesso condizionato ad una procedura di previa autorizzazione costituisce una restrizione sia alla libera circolazione delle merci sia alla libera prestazione dei servizi. Pertanto, per poter risultare giustificata riguardo alle dette libertà fondamentali, una siffatta normativa deve perseguire un motivo di interesse generale riconosciuto nel diritto comunitario e rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essere idoneo a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.
Per poter stabilire se una normativa nazionale del genere rispetti il principio di proporzionalità, si deve tener conto delle seguenti considerazioni:
affinché un regime di autorizzazione amministrativa previa risulti giustificato pur se in deroga a tali libertà fondamentali, deve essere in ogni caso fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario;
un provvedimento posto in essere da uno Stato membro che, sostanzialmente, duplichi i controlli già effettuati nell'ambito di altre procedure, nello Stato medesimo o in un altro Stato membro, non può essere considerato necessario per conseguire lo scopo perseguito;
una procedura di previa autorizzazione è necessaria solamente quando un controllo a posteriori debba considerarsi troppo tardivo per garantire la reale efficacia del controllo stesso e consentire al medesimo di conseguire lo scopo perseguito;
una procedura di previa autorizzazione non può essere conforme ai principi fondamentali della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi qualora, in considerazione della sua durata e delle spese sproporzionate cui dà origine, sia tale da dissuadere gli operatori interessati dal perseguire i propri progetti.
( v. punto 43, dispositivo 1-2 )
4. Una normativa nazionale che imponga agli operatori di servizi di accesso condizionato l'obbligo di iscrivere in un registro gli apparecchi, le attrezzature, i decodificatori o i sistemi di trasmissione e di ricezione digitale di segnali televisivi via satellite che essi intendono porre in commercio e di ottenere la previa omologazione di tali prodotti prima di poter essere posti in commercio costituisce una «regola tecnica» ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, nel testo modificato e aggiornato dalla direttiva 94/10.
Per quanto riguarda l'obbligo, previsto all'art. 8 della direttiva, di notificare alla Commissione il progetto di una regola tecnica del genere, esso si applica alla detta normativa nazionale nella parte in cui quest'ultima istituisce un regime di autorizzazione amministrativa previa e non può, quindi, essere considerata come una normativa, interessata dall'esenzione di cui all'art. 10, con cui lo Stato membro si conforma ad un atto comunitario cogente diretto all'emanazione di specificazioni tecniche.
( v. punti 48-50, dispositivo 3 )