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Document 61999CJ0292

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ambiente - Rifiuti - Direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156 - Obbligo di elaborare «quanto prima» uno o più piani di gestione dei rifiuti - Portata

(Direttive del Consiglio 75/442/CEE, art. 7, n. 1, e 91/156/CEE, art. 2, n. 1, primo comma)

2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione che si fonda sulla fissazione di obiettivi più ambiziosi di quelli perseguiti da una direttiva - Inammissibilità

(Art. 226 CE)

Massima

1. L'obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, rappresenta un obbligo di risultato che non può essere adempiuto a mezzo di misure preparatorie o dirette all'elaborazione di piani ovvero alla predisposizione di un quadro regolamentare idoneo a realizzare il detto obiettivo.

L'utilizzo dell'espressione «quanto prima», nella formulazione di tale articolo, indica che il termine previsto all'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156, che modifica la direttiva 75/442, per la trasposizione della medesima non si riferisce all'obbligo di elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti. Infatti, se così fosse, la citata espressione risulterebbe priva di contenuto. Ne discende che l'espressione «quanto prima» deve essere intesa nel senso che introduce, in linea di principio, un termine ragionevole per l'esecuzione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di tale specifico obbligo, termine che è autonomo rispetto a quello previsto per la trasposizione della direttiva citata.

( v. punti 39 e 41 )

2. Il fatto che uno Stato membro asserisca di essersi posto obiettivi più ambiziosi di quelli perseguiti da una direttiva non può esonerare tale Stato dall'obbligo di adeguarsi quantomeno alle prescrizioni della direttiva medesima nei termini fissati.

( v. punto 48 )

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