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Document 61999CJ0269

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Agricoltura Normative uniformi Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e dei generi alimentari Regolamento n. 2081/92 Procedura semplificata Registrazione delle denominazioni giuridicamente protette o sancite dall'uso Obbligo dello Stato membro di comunicare, entro sei mesi, la versione definitiva del capitolato d'oneri e degli altri documenti rilevanti Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 17)

2. Agricoltura Normative uniformi Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e dei generi alimentari Regolamento n. 2081/92 Procedura semplificata Registrazione delle denominazioni giuridicamente protette o sancite dall'uso Presupposti Assenza di controversie nello Stato membro circa la domanda di registrazione Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 17)

3. Agricoltura Normative uniformi Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e dei generi alimentari Regolamento n. 2081/92 Opposizione alla registrazione da parte di uno Stato membro Finalità

(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 7)

4. Diritto comunitario Principi Diritto ad un ricorso giurisdizionale Obblighi dei giudici nazionali Esame, nonostante eventuali norme procedurali nazionali che vi si oppongano, della legittimità di una domanda di registrazione di una denominazione che si inserisce in un procedimento che porta ad una decisione comunitaria

5. Agricoltura Normative uniformi Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e dei generi alimentari Regolamento n. 2081/92 Indicazione geografica Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 2, n. 2)

Massima

1. L'art. 17 del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, che prevede un procedimento semplificato di registrazione, non può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare, entro un termine di sei mesi, la versione definitiva del capitolato d'oneri e degli altri documenti rilevanti, con la conseguenza che qualsiasi modifica del capitolato d'oneri inizialmente presentato comporterebbe l'applicazione del procedimento normale.

( v. punto 32 )

2. L'art. 17 del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, non può essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata alla condizione che la domanda di registrazione non formi oggetto di controversia a livello nazionale. Infatti, una condizione del genere, che restringerebbe notevolmente l'applicazione del procedimento semplificato, non trova alcun fondamento nel tenore letterale di tale articolo e non risulta neanche dal sistema istituito dal regolamento n. 2081/92.

( v. punto 40 )

3. Dal testo e dalla struttura dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, risulta che la dichiarazione di opposizione ad una registrazione non può provenire dallo Stato membro che ha chiesto la registrazione stessa e che, pertanto, il procedimento di opposizione istituito dall'art. 7 di tale regolamento non è destinato a definire le controversie esistenti tra l'autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la registrazione di una denominazione e una persona fisica o giuridica che risiede o è stabilita in tale Stato membro.

( v. punto 55 )

4. L'esigenza di un sindacato giurisdizionale deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stata sancita dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale esigenza deve essere rispettata anche nei confronti di un atto, come la domanda di registrazione di cui trattasi nella causa principale, che rappresenta una tappa necessaria del procedimento di adozione di un atto comunitario, dato che le istituzioni comunitarie dispongono in materia di un margine di valutazione limitato o inesistente.

E' pertanto compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione di una denominazione come quella di cui trattasi nel caso di specie, conformemente alle modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa incidere sui diritti che derivano ai terzi dal diritto comunitario, e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere.

( v. punti 57-58 )

5. Ai fini dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, contrariamente alla lett. a) della stessa disposizione, un prodotto alimentare può essere considerato originario della zona geografica di cui trattasi per il fatto di essere trasformato o elaborato in tale regione, anche se le materie prime sono prodotte in un'altra regione.

( v. punto 61 )

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