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Document 61999CJ0268
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Accordi internazionali Accordi della Comunità Effetto diretto Presupposti Art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia
(Accordo di associazione Comunità/Polonia, artt. 44, n. 3, e 58, n. 1)
2. Accordi internazionali Accordi della Comunità Effetto diretto Presupposti Art. 45, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca
(Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, artt. 45, n. 3, e 59, n. 1)
3. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Polonia Diritto di stabilimento Diritto che implica un diritto di ingresso e di soggiorno Limiti all'esercizio di detti diritti
(Accordo di associazione Comunità/Polonia, artt. 44, n. 3, e 58, n. 1)
4. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca Diritto di stabilimento Diritto che implica un diritto di ingresso e di soggiorno Limiti all'esercizio di detti diritti
(Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, artt. 45, n. 3, e 59, n. 1)
5. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Polonia Diritto di stabilimento Diritto che implica un diritto di ingresso e di soggiorno Limiti all'esercizio di detti diritti Sistema nazionale di controllo preventivo che subordina il rilascio di un'autorizzazione di ingresso e di soggiorno a requisiti sostanziali Ammissibilità
(Accordo di associazione Comunità/Polonia, artt. 44, n. 3, e 58, n. 1)
6. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca Diritto di stabilimento Diritto che implica un diritto di ingresso e di soggiorno Limiti all'esercizio di detti diritti Sistema nazionale di controllo preventivo che subordina il rilascio di un'autorizzazione di ingresso e di soggiorno a requisiti sostanziali Ammissibilità
(Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, artt 45, n. 3, e 59, n. 1)
7. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Polonia Diritto di stabilimento Nozione di «attività economiche svolte in qualità di lavoratori autonomi» Nozione avente lo stesso significato e la stessa portata di quella di «attività non salariate» di cui all'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)
[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE); accordo di associazione Comunità/Polonia, art. 44, n. 4, lett. a), punto i)]
8. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca Diritto di stabilimento Nozione di «attività economiche svolte in qualità di lavoratori autonomi» Nozione avente lo stesso significato e la stessa portata di quella di «attività non salariate» di cui all'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)
[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE); accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, art. 45, n. 4, lett. a), punto i)]
9. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Polonia Diritto di stabilimento Deroghe Motivi di ordine pubblico Criteri
(Accordo di associazione Comunità/Polonia, art. 53)
10. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca Diritto di stabilimento Deroghe Motivi di ordine pubblico Criteri
(Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, art. 54)
11. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Polonia Diritto di stabilimento Nozione di «attività economiche svolte in qualità di lavoratori autonomi» Prostituzione Inclusione Presupposti Valutazione da parte del giudice nazionale
(Accordo di associazione Comunità/Polonia, art. 44)
12. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca Diritto di stabilimento Nozione di «attività economiche svolte in qualità di lavoratori autonomi» Prostituzione Inclusione Presupposti Valutazione da parte del giudice nazionale
(Accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, art. 45)
1. L'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia, il quale prevede il divieto per gli Stati membri di trattare in modo discriminatorio, a causa della loro cittadinanza, i cittadini polacchi, in materia di stabilimento, deve essere interpretato nel senso che esso sancisce, nella sfera di applicazione di detto accordo, un principio preciso ed incondizionato sufficientemente operativo per essere applicato dal giudice nazionale e che è pertanto idoneo a disciplinare la posizione giuridica dei singoli. L'effetto diretto che deve essere quindi riconosciuto a tale disposizione implica che i cittadini polacchi che se ne avvalgono possono legittimamente invocarla dinanzi ai giudici dello Stato membro ospitante, fermo restando che le autorità di quest'ultimo conservano il potere di applicare ai detti cittadini le leggi nazionali in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento, a termini dell'art. 58, n. 1, del detto accordo.
( v. punto 28 e dispositivo 1 )
2. L'art. 45, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, il quale prevede il divieto per gli Stati membri di trattare in modo discriminatorio, a causa della loro cittadinanza, i cittadini cechi, in materia di stabilimento, deve essere interpretato nel senso che esso sancisce, nella sfera di applicazione del detto accordo, un principio preciso ed incondizionato sufficientemente operativo per essere applicato dal giudice nazionale e che è pertanto idoneo a disciplinare la posizione giuridica dei singoli. L'effetto diretto che deve essere quindi riconosciuto a tale disposizione implica che i cittadini cechi che se ne avvalgono possono legittimamente invocarla dinanzi ai giudici dello Stato membro ospitante, fermo restando che le autorità di quest'ultimo conservano il potere di applicare ai detti cittadini le leggi nazionali in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento, a termini degli artt. 59, n. 1, del detto accordo.
( v. punto 28 e dispositivo 1 )
3. Il diritto di stabilimento, come definito dall'art. 44, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia, implica il riconoscimento di un diritto di ingresso e di un diritto di soggiorno, quale corollario di tale diritto, ai cittadini polacchi che intendano svolgere attività di tipo industriale, commerciale, artigianale o professionale in uno Stato membro. Tuttavia, dall'art. 58, n. 1, di detto accordo emerge che il diritto di ingresso ed il diritto di soggiorno non costituiscono prerogative assolute, potendo il loro esercizio essere eventualmente limitato dalle norme dello Stato membro ospitante in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento dei cittadini polacchi.
( v. punto 28 e dispositivo 2 )
4. Il diritto di stabilimento, come definito dall'art. 45, n. 3, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, implica il riconoscimento di un diritto di ingresso e di un diritto di soggiorno, quale corollario di tale diritto, ai cittadini cechi che intendano svolgere attività di tipo industriale, commerciale, artigianale o professionale in uno Stato membro. Tuttavia, dall'art. 59, n. 1, di detto accordo emerge che il diritto di ingresso ed il diritto di soggiorno non costituiscono prerogative assolute, potendo il loro esercizio essere eventualmente limitato dalle norme dello Stato membro ospitante in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento dei cittadini cechi.
( v. punto 28 e dispositivo 2 )
5. Il combinato disposto degli artt. 44, n. 3, e 58, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Polonia, i quali prevedono, rispettivamente, il divieto per gli Stati membri di trattare in modo discriminatorio, a causa della loro cittadinanza, i cittadini polacchi, in materia di stabilimento, e la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante ad applicare le normative nazionali concernenti l'ingresso, il soggiorno e lo stabilimento, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile ai cittadini polacchi l'esercizio dei diritti loro concessi dall'art. 44, n. 3, non osta, in linea di principio, ad un sistema di controllo preventivo che subordini il rilascio del permesso di ingresso e di soggiorno da parte delle competenti autorità in materia di immigrazione alla condizione che il richiedente provi la propria effettiva intenzione di avviare un'attività di lavoro autonomo, senza svolgere simultaneamente alcuna attività di lavoro dipendente né ricorrere a sussidi pubblici, e che provi altresì di disporre, sin dall'inizio, di mezzi economici sufficienti e di avere ragionevoli probabilità di successo.
( v. punto 31 e dispositivo 3 )
6. Il combinato disposto degli artt. 45, n. 3, e 59, n. 1, dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, i quali prevedono, rispettivamente, il divieto per gli Stati membri di trattare, in modo discriminatorio, a causa della loro cittadinanza, i cittadini cechi, in materia di stabilimento, e la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante ad applicare le normative nazionali concernenti l'ingresso, il soggiorno e lo stabilimento, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile ai cittadini cechi l'esercizio dei diritti loro concessi dall'art. 45, n. 3, non osta, in linea di principio, ad un sistema nazionale di controllo preventivo che subordini il rilascio del permesso di ingresso e di soggiorno da parte delle competenti autorità in materia di immigrazione alla condizione che il richiedente provi la propria effettiva intenzione di avviare un'attività di lavoro autonomo, senza svolgere simultaneamente alcuna attività di lavoro dipendente né ricorrere a sussidi pubblici, e che provi altresì di disporre, sin dall'inizio, di mezzi economici sufficienti e di avere ragionevoli probabilità di successo.
( v. punto 31 e dispositivo 3 )
7. L'art. 44, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Polonia deve essere interpretato nel senso che la nozione di «attività economiche [svolte] in qualità di lavoratori autonomi» utilizzata da detta disposizione ha lo stesso significato e la stessa portata di quella di «attività non salariate» di cui all'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE).
Infatti, non emerge affatto dal contesto e dalla finalità del detto accordo che questo abbia inteso attribuire alla nozione di «attività economiche [svolte] in qualità di lavoratori autonomi» un significato diverso dal suo significato normale, che designa attività economiche svolte da una persona senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro e retributive e sotto la propria responsabilità.
( v. punti 37, 50 e dispositivo 4 )
8. L'art. 45, n. 4, lett. a), punto i), dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca deve essere interpretato nel senso che la nozione di «attività economiche [svolte] in qualità di lavoratori autonomi» utilizzata da detta disposizione ha lo stesso significato e la stessa portata di quella di «attività non salariate» di cui all'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE).
Infatti, non emerge affatto dal contesto e dalla finalità di detto accordo che questo abbia inteso attribuire alla nozione di «attività economiche [svolte] in qualità di lavoratori autonomi» un significato diverso dal suo significato normale, che designa attività economiche svolte da una persona senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro e retributive e sotto la propria responsabilità.
( v. punti 37, 50 e dispositivo 4 )
9. Comportamenti che uno Stato membro accetta da parte dei propri cittadini non possono venir considerati come una reale minaccia per l'ordine pubblico nell'ambito dell'accordo di associazione Comunità/Polonia.
L'applicabilità della deroga di ordine pubblico prevista all'art. 53 del detto accordo è perciò subordinata, per quanto riguarda i cittadini polacchi che intendono esercitare un'attività in qualità di lavoratore autonomo ai sensi di detto accordo nel territorio dello Stato membro ospitante, alla condizione che tale Stato abbia adottato misure effettive per controllare e reprimere anche le attività di tale genere esercitate dai propri cittadini.
( v. punto 61 )
10. Comportamenti che uno Stato membro accetta da parte dei propri cittadini non possono venir considerati come una reale minaccia per l'ordine pubblico nell'ambito dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca.
L'applicabilità della deroga di ordine pubblico prevista all'art. 54 di tale accordo è perciò subordinata, per quanto riguarda i cittadini cechi che intendono esercitare un'attività in qualità di lavoratore autonomo ai sensi di detto accordo nel territorio dello Stato membro ospitante, alla condizione che tale Stato abbia adottato misure effettive per controllare e reprimere anche le attività di tale genere esercitate dai propri cittadini.
( v. punto 61 )
11. L'art. 44 dell'accordo di associazione Comunità/Polonia, il quale prevede norme in materia di stabilimento, deve essere interpretato nel senso che la prostituzione rientra nelle attività economiche esercitate in qualità di lavoratore autonomo, cui si riferiscono tali disposizioni, qualora sia dimostrato che essa è svolta dal prestatore del servizio:
senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive,
sotto la propria responsabilità, e
a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente.
Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se ricorrono tali presupposti.
( v. punto 71 e dispositivo 5 )
12. L'art. 45 dell'accordo di associazione Comunità/Repubblica ceca, il quale prevede norme in materia di stabilimento, deve essere interpretato nel senso che la prostituzione rientra nelle attività economiche esercitate in qualità di lavoratore autonomo, cui si riferiscono tali disposizioni, qualora sia dimostrato che essa è svolta dal prestatore del servizio:
senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive,
sotto la propria responsabilità, e
a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente.
Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se ricorrono tali presupposti.
( v. punto 71 e dispositivo 5 )