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Document 61999CJ0236

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

(Art. 226 CE)

2 Ricorso per inadempimento - Diritto di agire della Commissione - Esercizio discrezionale

(Art. 226 CE)

3 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Dispozione di una direttiva che consente agli Stati membri di chiedere una proroga del termine di attuazione - Giustificazione fondata sulla mancanza di motivazione del diniego della Commissione di prorogare il detto termine - Inammissibilità

(Art. 226 CE)

Massima

1 Uno Stato membro non può eccepire situazioni del suo ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.

(v. punto 23)

2 Nel sistema istituito dall'art. 226 CE, la proposizione del ricorso per inadempimento rientra nel potere discrezionale della Commissione. Pertanto, l'esercizio di tale potere non può essere oggetto di valutazione di opportunità da parte della Corte.

(v. punto 28)

3 Il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, degli obblighi previsti da una direttiva non può essere giustificato dalla circostanza che la Commissione non ha motivato il proprio rifiuto di prorogare il termine di attuazione stabilito dalla direttiva medesima, e ciò anche nel caso in cui la direttiva consente alle autorità nazionali di presentare alla Commissione una richiesta intesa ad ottenere una proroga del detto termine.

(v. punti 31-32)

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