Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0207

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Dipendenti - Promozione - Scrutinio per merito comparativo - Promozione automatica dei dipendenti figuranti nell'elenco dei più meritevoli dell'anno precedente - Illegittimità - Sentenza del Tribunale che ha constatato tale illegittimità - Motivazione contraddittoria - Errore di diritto - Insussistenza

    (Statuto del personale, art. 45, n. 1, primo comma)

    Massima

    $$Per ciascun esercizio di promozione, l'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto impone all'autorità che ha il potere di nomina l'obbligo di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che possono essere promossi e dei rapporti informativi di cui essi sono stati oggetto.

    Sebbene il requisito dello scrutinio per merito comparativo non escluda che l'autorità che ha il potere di nomina possa prendere in considerazione il fatto che un candidato figurava già nell'elenco dei dipendenti più meritevoli di un esercizio precedente, esso esige tuttavia che i meriti di ciascun candidato siano valutati in relazione a quelli degli altri candidati alla promozione, compresi i dipendenti che in precedenza non figuravano nell'elenco dei più meritevoli.

    Non è incoerente affermare che, da un lato, nell'ambito della procedura di promozione di cui trattasi, i dipendenti che hanno figurato nell'elenco dei più meritevoli l'anno precedente sono iscritti nell'elenco dell'esercizio in corso solo a condizione di non aver demeritato e che, dall'altro, così facendo, l'autorità che ha il potere di nomina non ha proceduto ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati ad una promozione, secondo quanto prescritto dall'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto. Infatti, la valutazione dell'eventuale demerito di un candidato, che ha un carattere meramente individuale, non implica che si sia proceduto ad un vero e proprio scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promuovibili.

    Per lo stesso motivo, il Tribunale non commette errori di diritto allorché ritiene che l'esame dell'eventuale demerito di un dipendente promuovibile non equivale ad uno scrutinio per merito comparativo quale prescritto dall'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto.

    ( v. punti 18-19, 23-24 )

    Top