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Document 61999CJ0203

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Esonero dalla responsabilità - Presupposto - Mancanza dell'immissione in circolazione - Uso di un prodotto in occasione di una prestazione di servizio medico

    [Direttiva del Consiglio 85/374, art. 7, lett. a)]

    2. Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Esonero dalla responsabilità - Presupposto - Mancanza di un'attività a fini economici o di un'attività professionale - Prodotto fabbricato e utilizzato nell'ambito di una prestazione medica finanziata con fondi pubblici

    [Direttiva del Consiglio 85/374, art. 7, lett. c)]

    3. Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Danno che va preso in considerazione - Danno materiale

    (Direttiva del Consiglio 85/374, art. 9)

    4. Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Danno che va preso in considerazione - Obbligo per il giudice nazionale di determinare la categoria del danno materiale subìto

    (Direttiva del Consiglio 85/374, art. 9)

    Massima

    1. L'art. 7, lett. a), della direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, che prevede che il produttore non è responsabile se dimostra di non aver messo in circolazione il prodotto, deve essere interpretato nel senso che un prodotto difettoso si considera messo in circolazione quando è utilizzato in occasione della prestazione concreta di un servizio medico consistente nel preparare un organo umano per il suo trapianto ed il danno causato a tale organo è conseguente a detta preparazione.

    ( v. punto 18 e dispositivo 1 )

    2. L'art. 7, lett. c), della direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dalla responsabilità per mancanza di attività a scopo economico o di attività professionale non si applica al caso di un prodotto difettoso fabbricato ed usato nell'ambito di una prestazione medica concreta interamente finanziata con fondi pubblici e per la quale il paziente non deve versare alcun corrispettivo.

    ( v. punto 22 e dispositivo 2 )

    3. L'art. 9 della direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che, fatta eccezione per il danno morale - il cui risarcimento dipende esclusivamente dalle norme di diritto interno - e per le esclusioni risultanti dalle precisazioni apportate da tale disposizione con riferimento ai danni a cose, uno Stato membro non può limitare i tipi di danno materiale, derivante da morte o da lesioni personali, o di danno cagionato a una cosa o consistente nella distruzione di una cosa, che saranno risarciti.

    ( v. punto 29 e dispositivo 3 )

    4. Il giudice nazionale deve, in forza della direttiva 85/374, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, esaminare in quale categoria debbano essere ricompresi i fatti di causa, ossia se si tratti di un danno che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 9, primo comma, lett. a), o dell'art. 9, primo comma, lett. b), della direttiva 85/374, oppure di un danno morale eventualmente riconducibile all'ambito normativo nazionale. Non gli è invece possibile negare qualsiasi risarcimento ai sensi di detta direttiva in base al fatto che, essendo soddisfatti gli altri presupposti per la responsabilità, il danno subìto non sarebbe tale da rientrare in una delle categorie menzionate.

    ( v. punto 33 e dispositivo 4 )

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