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Document 61999CJ0141

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Legislazione fiscale - Imposta sulle società - Deduzione delle perdite - Normativa nazionale che limita la possibilità di dedurre perdite subite nello Stato membro interessato da società che hanno una sede stabile in un altro Stato membro - Inammissibilità

    [Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)]

    Massima

    $$L'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una società di diritto nazionale avente la sede sociale in tale Stato membro può detrarre dagli utili imponibili di un dato anno, a titolo di imposta sulle società, le perdite subite nel corso dell'anno precedente soltanto a condizione che tali perdite non abbiano potuto essere imputate sugli utili realizzati nel corso dello stesso anno precedente da una delle sue sedi stabili situata in un altro Stato membro, nei limiti in cui le perdite così imputate non possono essere detratte dal reddito imponibile in alcuno degli Stati membri di cui trattasi, mentre sarebbero deducibili se le sedi secondarie della detta società fossero situate esclusivamente nello Stato membro in cui essa ha la sede sociale. Infatti, una siffatta normativa istituisce un trattamento fiscale differenziato tra le società di diritto nazionale che abbiano sedi secondarie unicamente sul territorio nazionale e quelle aventi sedi secondarie in un altro Stato membro.

    ( v. punti 23, 33 e dispositivo )

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