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Document 61999CJ0088

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Diritto comunitario - Effetto diretto - Tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Ripetizione - Modalità - Applicazione del diritto nazionale - Termini di decadenza - Ammissibilità - Presupposti - Rispetto del principio di effettività del diritto comunitario - Rispetto del principio di equivalenza tra i presupposti dell'azione di ripetizione e quelli di azioni analoghe di natura interna

    Massima

    $$In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione d'imposte nazionali indebitamente riscosse, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti che i singoli traggono dall'effetto diretto del diritto comunitario, fermo restando che tali modalità non possono nè essere meno favorevoli di quelle che disciplinano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né essere articolate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti che i giudici nazionali hanno l'obbligo di tutelare (principio di effettività).

    In primo luogo, quanto al principio di effettività, la fissazione di termini ragionevoli di ricorso a pena di decadenza soddisfa, in linea di principio, tale esigenza poiché costituisce un'applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto. Infatti, detti termini non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell'azione esperita. A tal proposito, va considerato ragionevole un termine nazionale che risalga come minimo a quattro anni e come massimo a cinque anni prima dell'anno in cui è stata pronunciata la decisione giurisdizionale che accerta la difformità della norma giuridica su cui si è basata l'imposizione rispetto ad una norma giuridica di rango superiore.

    In secondo luogo, il rispetto del principio di equivalenza presuppone che la procedura nazionale si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse o canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sull'inosservanza del diritto interno. Viceversa, questo principio non può essere interpretato nel senso che obbliga uno Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni riscossi in violazione del diritto comunitario la sua disciplina più favorevole in materia di decadenza. Il diritto comunitario non osta pertanto, in linea di principio, a che la normativa di uno Stato membro contempli, accanto a un termine di prescrizione ordinario applicabile alle azioni di ripetizione dell'indebito tra privati, modalità particolari di reclamo e di azione giudiziale meno favorevoli per la contestazione delle tasse e degli altri tributi. La soluzione sarebbe diversa solo qualora dette modalità fossero applicabili unicamente alle azioni di ripetizione di queste tasse o tributi fondati sul diritto comunitario.

    Ne discende che il diritto comunitario non osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in materia tributaria, l'azione di ripetizione dell'indebito fondata sulla dichiarazione, da parte di un giudice nazionale o comunitario, della difformità di una norma nazionale rispetto ad una norma nazionale di rango superiore o ad una norma comunitaria può riguardare soltanto il periodo successivo al 1° gennaio del quarto anno precedente l'anno in cui la decisione giudiziale che accerta la difformità è stata pronunciata.

    ( v. punti 20-24, 29-30, 37 e dispositivo )

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