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Document 61999CJ0076

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione dell'ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse - Nozione di «operazioni strettamente connesse» - Trasmissione di prelievi a scopo di analisi - Inclusione

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte A, n. 1, lett. b)]

Massima

$$Uno Stato membro che riscuota l'imposta sul valore aggiunto sulle indennità forfettarie di trasmissione di prelievi destinati ad analisi mediche viene meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.

Infatti, perché la trasmissione di prelievi possa essere esentata dall'imposta sul valore aggiunto in virtù del citato art. 13, relativo all'esenzione dell'ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse, occorre considerare lo scopo in vista del quale tali prelievi vengono effettuati. Pertanto, allorché un professionista del settore sanitario a ciò abilitato prescrive, per l'elaborazione della propria diagnosi ed a scopo terapeutico, che il paziente si sottoponga a delle analisi, la trasmissione del prelievo - la quale si colloca logicamente tra l'atto del prelievo e le analisi propriamente dette - deve essere considerata come strettamente connessa alle analisi stesse e deve di conseguenza fruire di una esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

( v. punto 24 e dispositivo )

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