Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0050

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) - Applicabilità ai regimi pensionistici integrativi interprofessionali privati a contributi definiti gestiti con il sistema a ripartizione - Criteri - Regimi che operano una discriminazione per quanto riguarda l'età prescritta per fruire di una pensione di reversibilità - Inammissibilità - Ripristino della parità di trattamento per le prestazioni dovute in base a periodi lavorativi successivi alla sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88

    [Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE); direttiva del Consiglio 86/378/CEE, art. 2, n. 1]

    Massima

    $$L'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) si applica ai regimi pensionistici integrativi interprofessionali privati a contributi definiti gestiti con il sistema a ripartizione, in quanto questi regimi sono destinati ad integrare le prestazioni dei regimi legali di sicurezza sociale o a sostituirsi ad esse e in quanto la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato e il suo ex datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che l'iscrizione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa.

    La detta disposizione osta peraltro a che tali regimi operino una discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile riguardo all'età alla quale il coniuge può beneficiare di una pensione di reversibilità a seguito del decesso di tali lavoratori, fermo restando che la parità di trattamento in materia di pensioni professionali può essere fatta valere con riferimento a prestazioni dovute per periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, data della sentenza nella causa C-262/88, Barber, e che i detti regimi dovevano pertanto ripristinare la parità di trattamento a decorrere dal 17 maggio 1990. (v. punti 26, 31, 44-46 e dispositivo)

    Top