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Document 61998TO0173

Massime dell’ordinanza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento recante modifica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva - Ricorso di una associazione di operatori economici del settore interessato - Irricevibilità

[Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma CE); regolamento (CE) del Consiglio n. 1638/98]

Massima

$$Il ricorso di annullamento proposto da un'associazione di operatori economici del settore interessato contro il regolamento n. 1638/98, recante modifica dell'organizzazione comune dei mercati dell'olio d'oliva, è irricevibile.

Da un lato, infatti, tale regolamento, che modifica i meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi istaurati dal regolamento n. 136/66 e le cui disposizioni determinano effetti giuridici nei confronti degli operatori economici attivi su detti mercati, ha, per sua natura e portata, carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 189 del Trattato (divenuto art. 249 CE). La circostanza che il regolamento impugnato possa determinare, in particolare, l'effetto di limitare il numero di operatori che possono giovarsi di determinati aiuti alla produzione ponendo come requisito che l'olio venga prodotto da piantagioni esistenti ad una data anteriore a quella della sua adozione e della sua entrata in vigore non può privare detto regolamento della sua portata generale, quando sia certo che esso si applica a tutti gli operatori interessati che si trovino nella medesima situazione di fatto o di diritto oggettivamente definita, vale a dire la loro partecipazione ai mercati del settore dei grassi, situazione definita in relazione con la finalità stessa del regolamento, consistente nel modificare questa organizzazione comune dei mercati.

Dall'altro, l'associazione in causa non è lesa dal regolamento impugnato per via di determinate qualità che le sono peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto, in modo tale che possa essere considerarata individualmente interessata ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma CE). In primo luogo, essa non rivendica alcun diritto di natura procedurale che le sia riconosciuto dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, posto che un'associazione non può richiamarsi, in proposito, agli specifici compiti e alle specifiche funzioni ad essa riconosciuti dall'ordinamento giuridico interno. In secondo luogo, nonostante il fatto che il regolamento impugnato abbia colpito i membri dell'associazione operanti sui mercati dell'olio d'oliva provocando la cessazione dell'attività di alcuni di loro, questi si trovano in una situazione oggettivamente definita, analoga a quella di qualsiasi altro operatore che, nel presente o in futuro, potrebbe accedere a tali mercati. In terzo luogo, il regolamento impugnato non lede gli interessi propri della ricorrente, considerata come organizzazione incaricata della tutela degli interessi delle aziende olearie tradizionali.

Infine, la ricorrente non può essere considerata individualmente interessata dal regolamento impugnato in ragione della mancanza di effettiva tutela giurisdizionale che discenderebbe dall'assenza di rimedi giurisdizionali interni che consentano, eventualmente, un controllo di validità sul regolamento impugnato attraverso il rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE). Infatti il principio della parità di tutti gli amministrati per quanto riguarda i presupposti per adire il giudice comunitario mediante ricorso d'annullamento postula che tali presupposti non dipendano da circostanze proprie del sistema giurisdizionale di ciascuno Stato membro.

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