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Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument 61998TO0007

    Massime dell’ordinanza

    Sommario dei ricorsi di funzionari

    Sommario dei ricorsi di funzionari

    Massime

    1. Procedimento — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese sostenute nell’ambito di un procedimento di conciliazione — Esclusione

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

    2. Procedimento — Spese — Liquidazione — Elementi da prendere in considerazione

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

    3. Procedimento — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione —Imposta sul valore aggiunto — Inclusione nel caso di un non soggetto ad imposta

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

    4. Procedimento — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Spese indispensabili sostenute dalle parti — Spese di viaggio e di soggiorno delle persone diverse dagli avvocati delle parti — Condizioni di rimborso — Spese di viaggio e di soggiorno e onorari degli avvocati delle parti legati al deposito di atti di procedura — Esclusione

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

    5. Procedimento — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Spese indispensabili sostenute dalle parti — Spese di traduzione — Interpretazione dell’art. 90, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale

    [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 90, lett. b), e 91, lett. b)]

    1. Ai termini dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parte per la causa, in particolari le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso all’agente, al consulente o avvocato». Da questa disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini. Per «procedimento» l’art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede quest’ultimo. Ciò risulta in particolare dall’art. 90 dello stesso regolamento, che menziona il «procedimento dinanzi al Tribunale». Di conseguenza, devono essere considerate spese irripetibili le spese sostenute dal ricorrente nell’ambito del procedimento di conciliazione previsto dall’art. 41 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti.

    (v. punti 29 e 30)

    Riferimento: Corte 21 ottobre 1970, causa 75/69, Hake/Commissione (Racc. pag. 901, in particolare pag. 902); Tribunale 15 luglio 1998, causa T-115/94 DEP, Opel Austria/Consiglio (Racc. pag. II-2739, punto 26); Tribunale 19 settembre 2001, causa T-64/99 DEP, UK Coal/Commissione (Racc. PI pag. II‑2547, punto 25)

    2. Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Statuendo su una domanda di liquidazione delle spese, il giudice comunitario non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata ed i suoi agenti o consulenti.

    Poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto comunitario, nonché del grado di difficoltà della stessa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver cagionato agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti.

    (v. punti 31 e 32)

    Riferimento: Corte 26 novembre 1985, causa 318/82 DEP, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (Racc. pag. 3727, punti 2 e 3); Tribunale 8 marzo 1995, causa T-2/93 DEP, Air France/Commissione (Racc. pag. II‑533, punto 16); Tribunale 8 novembre 1996, causa T‑120/89 DEP, Stahlwerke Peine‑Salzgitter/Commissione (Racc. pag. II‑1547, punto 27); Opel Austria/Consiglio, cit., punti 27 e 28; UK Coal/Commissione, cit., punti 26 e 27

    3. Un ricorrente che non ha la possibilità, in quanto non soggetto passivo, di recuperare l’imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi che ha acquistato ha diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata sulle spese ripetibili in applicazione dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

    (v. punti 45 e 46)

    Riferimento: Tribunale 5 luglio 1993, causa T‑84/91 DEP, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II-757, punto 16); Tribunale 6 febbraio 1995, causa T‑460/93 DEP, Tête e a./BEI (Racc. pag. II-229, punto 13)

    4. Conformemente all’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, le spese di viaggio e di soggiorno di un avvocato fanno parte delle spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone diverse dall’avvocato del ricorrente sono ripetibili soltanto se la presenza di dette persone era indispensabile per la causa. Per contro, quanto alle spese di viaggio e di soggiorno nonché agli onorari di un avvocato legati al deposito degli atti di procedura, questi non possono essere considerati indispensabili. Infatti, da un lato, un termine relativo alla distanza è stato previsto, a tale scopo, dal legislatore comunitario all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura e, dall’altro, vi sono altri mezzi sicuri e manifestamente meno onerosi di trasmissione di documenti al Tribunale.

    (v. punto 40)

    Riferimento: Tribunale 8 luglio 1998, cause riunite T‑85/94 DEP e T‑85/94 OP DEP, Branco/Commissione (Racc. pag. II‑2667, punto 24)

    5. Non si può dedurre dall’art. 90, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale che le spese di traduzione dovrebbero essere rimborsate. Tale disposizione riguarda unicamente il rimborso di spese di traduzione che sono state sostenute dal Tribunale su domanda di una parte che sono considerate straordinarie dal cancelliere.

    (v. punto 41)

    Op