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Document 61998TJ0202
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e collaborazione incompatibili con l'obbligo di ciascuna impresa di determinare in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti che hanno per oggetto lo scambio di informazioni determinanti per l'elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
2. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e collaborazione incompatibili con l'obbligo di ciascuna impresa di determinare in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti che hanno per oggetto lo scambio di informazioni determinanti per l'elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
3. Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Criteri di valutazione - Oggetto anticoncorrenziale - Constatazione sufficiente
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
4. Concorrenza - Intese - Incidenza sul commercio tra Stati membri - Criteri di valutazione
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
5. Concorrenza - Intese Incidenza sul commercio tra Stati membri - Accordo che riguarda il mercato di un solo Stato membro - Accordo che organizza una difesa comune contro la concorrenza straniera
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
6. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Durata dell'infrazione - Valutazione - Considerazione di altri elementi che caratterizzano l'infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
7. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Elementi di valutazione - Elementi propri dell'infrazione - Circostanze proprie dell'impresa interessata
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
8. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità e durata delle infrazioni - Possibilità di elevare l'entità delle ammende per rafforzarne l'effetto dissuasivo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
1. Il fatto che soltanto uno dei partecipanti alle riunioni tra imprese concorrenti sveli le sue intenzioni non basta per escludere l'esistenza di un'intesa. Infatti, i criteri di coordinamento e di collaborazione accolti dalla giurisprudenza in materia di intese non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune.
Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto d'influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un tale concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
( v. punti 54-56 )
2. La constatazione che un'impresa, per il fatto di aver partecipato ad una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale, non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l'incertezza relativa al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma deve necessariamente aver tenuto conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso di dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva seguire sul mercato, vale altresì qualora la partecipazione di una o più imprese a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale non consista in uno scambio di informazioni, ma sia limitata alla sola percezione di informazioni relative al comportamento futuro dei loro concorrenti sul mercato.
( v. punto 58 )
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE), è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un'intesa, ove risulti ch'essa ha lo scopo di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
( v. punto 72 )
4. Un accordo tra imprese, o una pratica concordata, per poter pregiudicare il commercio tra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri. Così, non è necessario che il comportamento censurato abbia effettivamente pregiudicato il commercio tra Stati membri in misura rilevante; è sufficiente dimostrare che tale comportamento è atto a produrre questo effetto.
( v. punto 78 )
5. La circostanza che un'intesa abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che il commercio tra Stati membri possa essere pregiudicato. Qualora si tratti di un mercato permeabile alle importazioni, le imprese aderenti ad un'intesa nazionale in materia di prezzi possono conservare la loro quota di mercato soltanto se si tutelano contro la concorrenza straniera.
( v. punto 79 )
6. La durata dell'infrazione costituisce, ai sensi dell'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17, uno degli elementi da prendere in considerazione per determinare l'importo della sanzione pecuniaria da infliggere alle imprese che hanno commesso infrazioni delle regole di concorrenza.
Non si può ammettere che la Commissione possa procedere ad una maggiorazione dell'ammenda in funzione della durata dell'infrazione soltanto se, e nella misura in cui, esiste un rapporto diretto tra la durata e un danno maggiore eventualmente apportato agli obiettivi della Comunità sanciti dalle regole di concorrenza, rapporto che sarebbe escluso in mancanza di effetti dell'infrazione sul mercato. Al contrario, l'incidenza della durata dell'infrazione sul calcolo dell'importo dell'ammenda deve essere valutata anche in funzione degli altri elementi che caratterizzano l'infrazione di cui trattasi.
( v. punti 104, 106 )
7. Dai punti 1 A e 2 della comunicazione della Commissione sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA risulta che la valutazione della gravità dell'infrazione viene svolta in due tappe. In una prima fase, la gravità viene valutata esclusivamente in funzione degli elementi propri all'infrazione, come la sua natura e la sua incidenza sul mercato, e, in una seconda fase, la valutazione della gravità è modulata sulla base delle circostanze proprie all'impresa interessata, ciò che, d'altra parte, conduce la Commissione a prendere in considerazione non soltanto eventuali circostanze aggravanti, bensì anche, se del caso, circostanze attenuanti. Questa pratica, lungi dall'essere contraria alla lettera e alla ratio dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, consente, in particolare nell'ambito di infrazioni nelle quali sono implicate diverse imprese, di tener conto, in sede di valutazione della gravità dell'infrazione, del diverso ruolo svolto da ciascuna impresa e dell'attitudine avuta nei confronti della Commissione durante lo svolgersi del procedimento.
( v. punto 109 )
8. Il potere della Commissione d'infliggere ammende alle imprese le quali, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) o l'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE) costituisce uno dei mezzi di cui dispone la Commissione per poter svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario. Questo compito comprende indubbiamente quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese. Ne consegue che la Commissione può inasprire l'entità delle ammende onde rafforzarne l'effetto dissuasivo qualora infrazioni di una determinata categoria siano ancora relativamente frequenti, sebbene la loro illegittimità sia stata dimostrata sin dagli inizi della politica comunitaria in materia di concorrenza, dati i vantaggi che determinate imprese possono trarne.
Alla luce di ciò, il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. L'applicazione efficace delle regole comunitarie della concorrenza esige al contrario che la Commissione possa adeguare in qualsiasi momento il livello delle ammende alle necessità di tale politica. D'altra parte, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione può tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie sulla concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa ha la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Infine, in sede di fissazione del livello generale delle ammende, la Commissione può tener conto della lunga durata e del carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione.
( v. punti 133-134, 143-145 )