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Document 61998TJ0145

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Identificazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Ricorso volto al risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria

[Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 19, primo comma, e 46, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c) e d)]

2 Ricorso di annullamento - Competenza del giudice comunitario - Conclusioni miranti a ottenere un'ingiunzione rivolta a un'istituzione - Irricevibilità

[Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e art. 176 (divenuto art. 233 CE]

3 Appalti pubblici delle Comunità europee - Conclusione di un appalto a seguito di gara - Asserzione riguardante tentativi di corruzione nell'ambito di una procedura di aggiudicazione - Forza probatoria - Presupposti

4 Appalti pubblici delle Comunità europee - Conclusione di un appalto a seguito di gara - Potere discrezionale delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti

5 Appalti pubblici delle Comunità europee - Conclusione di un appalto a seguito di gara - Annullamento di una procedura di valutazione

6 Atti delle istituzioni - Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi di ricorso e delle loro condizioni di esercizio - Insussistenza

Massima

1 Ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte, che si applica ai procedimenti dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e dell'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve, in particolare, indicare l'oggetto della controversia e contenere le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi dedotti.

A prescindere da questioni di natura terminologica, tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi da consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza dover richiedere altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso.

L'enunciazione dei motivi del ricorso ai sensi del regolamento di procedura non è vincolata ad una formulazione particolare di questi. La deduzione dei motivi mediante indicazione della loro sostanza anziché della loro qualificazione giuridica può bastare, a condizione che i detti motivi emergano con sufficiente chiarezza dal ricorso.

Per rispondere a questi requisiti, un ricorso diretto al risarcimento dei danni che si affermano causati da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che il ricorrente addebita a tale istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno.

(v. punti 65-67, 74)

2 Sono irricevibili le conclusioni esposte nell'ambito di un ricorso di annullamento volte a ordinare alla Commissione l'adozione di provvedimenti specifici. Infatti, il Tribunale non può, nell'esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie o sostituirsi a queste ultime, essendo la competenza del giudice comunitario limitata al controllo della legittimità dell'atto impugnato.

(v. punti 83-84, 87)

3 Per potersi ritenere provata, un'asserzione riguardante tentativi di corruzione nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto in seguito a gara deve basarsi su elementi di prova irrefutabili o, quanto meno, su un insieme di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti.

(v. punti 121, 128)

4 La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara. Il controllo del giudice comunitario deve limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché l'esattezza materiale dei fatti, l'assenza di un manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere.

La Commissione, in quanto autorità aggiudicatrice, non è vincolata dalla proposta del comitato di valutazione. Il fatto che essa non abbia attribuito l'esecuzione di un progetto a un'impresa, mentre il comitato di valutazione aveva ritenuto che questa avesse presentato l'offerta migliore, non costituisce quindi, di per sé, un'irregolarità di procedura tale da comportare l'annullamento della decisione controversa della Commissione di aggiudicare l'appalto ad un'altra impresa che ha partecipato alla gara.

(v. punti 147, 152)

5 Dal momento che si tratta di ripristinare la parità di trattamento e, di conseguenza, la parità delle opportunità di tutti gli offerenti, sulle quali essa ha il dovere di vigilare in ogni fase di una procedura di gara, la Commissione ha il diritto di annullare la procedura di valutazione e di organizzarne una nuova, aperta agli stessi offerenti che avevano concorso alla prima procedura di valutazione.

E' vero che l'art. 24 delle norme generali relative alle gare e all'attribuzione degli appalti di servizi finanziati dai Fondi PHARE/TACIS, su cui la Commissione basa una simile decisione, prevede unicamente, in maniera esplicita, il potere di tale istituzione di decidere la chiusura o l'annullamento della procedura di gara, oppure di disporne la riapertura, se necessario, su altre basi.

Tuttavia, dall'economia generale di tale disposizione, nonché dal principio di buona amministrazione, risulta che la Commissione può, a fortiori, limitarsi ad annullare soltanto la procedura di valutazione controversa e ad organizzarne una nuova, in un'ottica di economia ed efficacia della procedura amministrativa e nell'interesse del beneficiario del progetto.

Del resto, quando una procedura amministrativa è viziata da irregolarità, la Commissione, salvo disposizione espressa in senso contrario, non è tenuta a ripeterne le fasi precedenti il verificarsi della suddetta irregolarità, ove queste non siano state colpite da detta irregolarità.

(v. punti 164-167)

6. In mancanza di disposizioni esplicite in diritto comunitario, non si può riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità, un obbligo generale di informare i soggetti di diritto sui mezzi di ricorso disponibili nonché sulle condizioni in cui essi li possono esercitare.

(v. punto 210)

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