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Document 61998TJ0088

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del prezzo all'esportazione - Ricorso alla ricostruzione del prezzo all'esportazione - Presupposti - Potere discrezionale delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 9]

2. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Determinazione del prezzo all'esportazione - Ricorso alla ricostruzione del prezzo all'esportazione - Ammissibilità in caso di esistenza verosimile di un accordo di compensazione tra produttore ed esportatore

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 9)

3. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Margine di dumping - Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione - Adeguamenti - Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10)

4. Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Svolgimento dell'inchiesta - Informazioni fornite da un'impresa interessata - Contestazione da parte dell'impresa medesima - Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 18, n. 3)

5. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi - Antidumping - Obbligo delle istituzioni di garantire l'informazione delle imprese interessate - Portata

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20)

Massima

1. Dall'art. 2, n. 9, del regolamento antidumping di base n. 384/96 emerge che le istituzioni possono ritenere inattendibile il prezzo all'esportazione in due casi, vale a dire in presenza di un rapporto di associazione oppure di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo. Al di fuori di tali casi, le istituzioni sono tenute, quando esista un prezzo all'esportazione, a basarsi sul medesimo ai fini della determinazione del dumping.

Tuttavia, l'esame della questione se i prezzi all'esportazione dichiarati da un esportatore siano attendibili o meno comporta necessariamente valutazioni economiche complesse per le quali le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, di modo che il giudice comunitario è chiamato a svolgere soltanto un sindacato giurisdizionale limitato.

( v. punti 49-50 )

2. Il metodo consistente nel dedurre l'esistenza di un'associazione o di un accordo di compensazione tra un produttore e un esportatore dal rilievo che i prezzi di rivendita praticati da questo esportatore sul mercato comunitario sono inferiori ai prezzi d'acquisto fatturati dal detto produttore non è contrario né alla lettera né alla ratio dell'art. 2, n. 9, del regolamento antidumping di base n. 384/96. Da tale disposizione, e in particolare dall'utilizzazione del verbo «considerare», emerge infatti che le istituzioni dispongono di un margine di discrezionalità per decidere se tale articolo debba trovare applicazione e che il prezzo all'esportazione costruito può essere utilizzato non solo quando le istituzioni pervengano alla prova dell'esistenza di un accordo di compensazione, bensì anche quando tale accordo risulti verosimile.

( v. punti 60-61 )

3. Tanto dalla lettera quanto dalla ratio dell'art. 2, n. 10, del regolamento antidumping di base n. 384/96 emerge che un adeguamento del prezzo all'esportazione o del valore normale può essere effettuato unicamente al fine di tener conto delle differenze concernenti fattori che incidono sui prezzi e, quindi, sulla loro comparabilità. Orbene, tale ipotesi non ricorre nel caso di una commissione che non sia stata realmente versata.

Per poter procedere ad un simile adeguamento le istituzioni devono basarsi su elementi idonei a provare, ovvero che consentano di presumere, che una commissione sia stata effettivamente pagata e che essa sia tale da incidere in una determinata misura sulla comparabilità tra il prezzo all'esportazione ed il valore normale.

Infatti, così come una parte che richieda, ai sensi dell'art. 2, n. 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all'esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping deve dimostrare che tale domanda sia giustificata, incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover procedere a un adeguamento di questo genere, produrre prove o, quantomeno, indizi che consentano di accertare l'esistenza del fattore in base al quale si procede all'adeguamento e di determinarne l'incidenza sulla comparabilità dei prezzi.

( v. punti 94-96 )

4. L'art. 18, n. 3, del regolamento antidumping di base n. 384/96, benché consenta ad un interessato di far valere che le istituzioni hanno illegittimamente respinto le informazioni presentate dallo stesso, non attribuisce tuttavia al medesimo il diritto di pretendere il rigetto delle informazioni da esso stesso fornite.

( v. punto 110 )

5. In forza del principio del rispetto dei diritti della difesa, nella formulazione datane dall'art. 20 del regolamento antidumping di base n. 384/96, le imprese interessate da una procedura di indagine preliminare all'adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del danno conseguente.

( v. punto 132 )

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