Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61998TJ0051

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    26 ottobre 1999

    Causa T-51/98

    Anne Ruth Burrill e Alberto Noriega Guerra

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Condizioni di lavoro — Congedo di maternità — Ripartizione tra i due genitori»

    Testo completo in francese   II-1059

    Oggetto:

    Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 24 febbraio 1998, recante rifiuto della domanda dei ricorrenti diretta alla ripartizione tra entrambi i genitori di una parte del congedo di maternità previsto dall'art. 58 dello Statuto del personale delle Comunità europee affinché, durante il periodo corrispondente, ciascuno di essi possa esercitare le sue funzioni a tempo parziale.

    Decisione:

    Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1. Dipendenti – Congedo di maternità – Modalità della concessione – Ripartizione tra i due genitori – Inammissibilità – Violazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne – Insussistenza

      (Statuto del personale, art. 58)

    2. Dipendenti – Congedo di maternità – Durata – Non obbligatorietà – Presupposti – Presentazione di un certificato medico

      (Statuto dei funzionari, art. 58)

    1.  L'art. 58 dello Statuto riserva espressamente il diritto al congedo di maternità alle donne e, pertanto, non consente la ripartizione di tale congedo tra i due genitori.

      Tale interpretazione della detta disposizione non è contraria al principio della parità di trattamento tra uomini e donne. Il congedo di maternità, infatti, risponde a due ordini di esigenze specifiche della donna, da un lato, la protezione della sua condizione biologica durante e dopo la gravidanza, fino al momento in cui le sue funzioni fisiologiche e psichiche si sono normalizzate dopo il parto e, d'altro lato, la protezione delle particolari relazioni tra la donna e il bambino, durante il periodo, successivo alla gravidanza ed al parto, evitando che queste relazioni siano turbate dal cumulo dei pesi derivanti dal fatto di dover contemporaneamente svolgere un'attività lavorativa. L'art. 58 dello Statuto, pertanto, persegue un obiettivo di parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile.

      (v. punti 48-50)

      Riferimento: Corte 12 luglio 1984, causa 184/83, Hofmann (Racc. pag. 3047); Corte 5 maggio 1994, causa C-421/92, Habermann-Beltermann (Racc. pag. I-1657, punto 21); Corte 14 luglio 1994, causa C-32/93, Webb (Race. pag. I-3567, punto 20); Corte 30 aprile 1998, causa C-136/95, Thibault (Racc. pag. I-2011, punto 25); Corte 30 giugno 1998, causa C-394/96, Brown (Racc. pag. I-4185, punto 17); Corte 27 ottobre 1998, causa C-411/96, Boyle e a. (Racc. pag. I-6401, punto 41)

    2.  L'art. 58 dello Statuto deve essere interpretato nel senso che esso mira a garantire alle donne incinte il beneficio del diritto al congedo in esso previsto senza istituire un obbligo nei loro confronti e, pertanto, esso non impone alla madre un periodo di inattività professionale di sedici settimane, potendo quest'ultima riprendere il lavoro prima dello spirare di tale termine, purché tuttavia, tenuto conto degli obiettivi perseguiti da tale disposizione, essa produca un certificato medico che dimostri che si è ristabilita.

      (v. punto 59)

    Top