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Document 61998TJ0048

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. CECA Intese Divieto Infrazione Prova Onere incombente alla Commissione Eccezione Partecipazione dell'impresa incriminata a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale Inversione dell'onere della prova

(Trattato CECA, art. 65)

2. CECA Intese Divieto Intese i cui effetti si estendono oltre la loro cessazione formale Applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA

[Trattato CECA, art. 65; Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

3. CECA Intese Ammende Importo Determinazione Criteri Gravità delle infrazioni Valutazione Necessità di prendere in considerazione il volume d'affari delle società interessate Insussistenza Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione Insussistenza

(Trattato CECA, art. 65, n. 5)

4. CECA Intese Ammende Importo Determinazione Criteri Gravità delle infrazioni Valutazione Presa in considerazione della potenza economica dell'impresa Influenza delle quote di mercato detenute dall'impresa interessata

(Trattato CECA, art. 65, n. 5)

5. CECA Prezzi Listino dei prezzi Pubblicità obbligatoria Finalità Collegamento con il principio del divieto delle intese

(Trattato CECA, artt. 60 e 65, n. 1)

6. CECA Intese Divieto Ambito di applicazione Intese relative alla fissazione di una parte del prezzo finale Inclusione

(Trattato CECA, art. 65, n. 1)

7. CECA Intese Ammende Importo Determinazione Criteri Comportamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo Valutazione del grado della cooperazione fornita da ciascuna delle imprese partecipanti all'intesa Rispetto del principio di parità di trattamento Trattamento differenziato fondato sull'ordine in cui ciascuna impresa ha dichiarato di riconoscere i fatti contestati rispetto alle altre Inammissibilità

(Trattato CECA, art. 65, n. 5)

Massima

1. In caso di controversia sulla sussistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l'esistenza dei fatti che integrano l'infrazione.

Tuttavia, dal momento che è stato stabilito che un'impresa ha partecipato a riunioni fra imprese aventi carattere manifestamente anticoncorrenziale, incombe a tale impresa l'onere di dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di parteciparvi in un'ottica diversa dalla loro. Se non viene fornita la prova che siano state prese tali distanze, la circostanza che tale impresa non si adegui ai risultati di queste riunioni non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa.

( v. punti 29-30 )

2. Nel caso di intese che hanno cessato di essere in vigore è sufficiente, perché sia applicato l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e, per analogia, l'art. 65 del Trattato CECA, che esse continuino a produrre effetti oltre la data formale di cessazione. Lo stesso vale, a maggior ragione, allorché gli effetti dell'intesa sono perdurati sino all'adozione della decisione che accerta l'infrazione senza che all'intesa sia stato posto formalmente termine.

( v. punto 63 )

3. La Commissione non deve valutare la gravità di un'infrazione al principio del divieto delle intese tenendo conto del rispettivo fatturato delle società interessate, in quanto né l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, né gli orientamenti applicabili in materia impongono tale criterio. Sia dall'art. 65, n. 5, sia dagli orientamenti risulta, infatti, che la presa in considerazione, da parte della Commissione, del fatturato delle imprese interessate è prevista solo per il rispetto del limite massimo dell'importo finale dell'ammenda.

A questo proposito, è irrilevante invocare la precedente prassi decisionale della Commissione. Infatti, da un lato, tale prassi, per quanto costante, non potrebbe fungere, essa stessa, da ambito giuridico per le modalità di calcolo dell'importo delle ammende dato che, trattandosi di infrazioni ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, tale ambito viene definito nel n. 5 dello stesso articolo. Dall'altro lato, considerato il margine di discrezionalità lasciato alla Commissione dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, a quest'ultima non può essere rimproverato di avere introdotto un nuovo metodo di calcolo dell'importo delle ammende, purché tale importo non ecceda il limite massimo fissato dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA.

( v. punti 82-85 )

4. Tra i fattori da prendere in considerazione per valutare la gravità dell'infrazione alle regole di concorrenza possono rientrare, secondo i casi, il volume e il valore delle merci oggetto della trasgressione nonché le dimensioni e la forza economica dell'impresa.

A tale proposito, se le quote di mercato detenute da un'impresa sono rilevanti al fine di determinare l'influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato, esse non possono essere determinanti per potersi concludere che un'impresa faccia parte di un'entità economica potente.

( v. punti 88-89 )

5. La pubblicità obbligatoria dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita prevista dall'art. 60, n. 2, del Trattato CECA ha lo scopo, in primo luogo, di impedire, per quanto possibile, le pratiche vietate, in secondo luogo, di permettere agli acquirenti di essere esattamente informati sui prezzi e di partecipare, inoltre, all'accertamento delle discriminazioni e, in terzo luogo, di consentire alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti, in modo da potervisi eventualmente allineare. Tuttavia i prezzi che compaiono nei listini devono essere fissati da ciascuna impresa in maniera indipendente, senza accordi, sia pur taciti, tra le imprese. In particolare, il fatto che le disposizioni dell'art. 60 tendano a limitare la concorrenza non impedisce l'applicazione del divieto delle intese previsto dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.

( v. punti 107-108 )

6. Il divieto delle intese che consistono, direttamente o indirettamente, nel fissare i prezzi riguarda anche le intese aventi ad oggetto la fissazione di una parte del prezzo finale.

( v. punto 115 )

7. Nell'ambito della valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, nel corso del procedimento amministrativo promosso per l'ipotesi di intesa vietata, la Commissione non può violare il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che, per giurisprudenza costante, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

A tale riguardo, la sola circostanza che una delle imprese partecipanti all'intesa abbia riconosciuto i fatti imputati rispondendo per prima alle domande poste dalla Commissione non può costituire una ragione obiettiva per riservare loro un trattamento differenziato. Infatti, la valutazione del grado di cooperazione fornita dalle imprese non può dipendere da fattori puramente casuali, come l'ordine nel quale sono state interpellate dalla Commissione. I gradi della cooperazione fornita dalle imprese interessate devono essere considerati equiparabili, in quanto tali imprese hanno fornito alla Commissione, nella medesima fase del procedimento amministrativo e in circostanze analoghe, informazioni simili sui fatti loro imputati.

( v. punti 131 e 139-140 )

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