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Document 61998TJ0043

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ricorso di annullamento Persone fisiche o giuridiche Atti che le riguardano direttamente e individualmente Decisione del Consiglio che ha limitato l'applicazione della norma del cumulo d'origine ACP/PTOM allo zucchero proveniente dai PTOM Ricorso di uno zuccherificio stabilito nei PTOM Irricevibilità

    [Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); decisione del Consiglio 97/803/CE]

    2. Responsabilità extracontrattuale Presupposti Atto normativo che implica scelte di politica economica Violazione grave e manifesta di una norma giuridica superiore che tutela i singoli

    [Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

    3. Diritto comunitario Principi Tutela del legittimo affidamento Limiti Modifica della normativa relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare Potere discrezionale delle istituzioni Obbligo del Consiglio di tener conto della situazione di imprese già presenti sul mercato Insussistenza

    [Trattato CE, art. 132 (divenuto art. 183 CE) e art. 136 (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE); decisione del Consiglio 91/482/CEE, art. 240, n. 3]

    Massima

    1. E' irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da uno zuccherificio stabilito nei paesi e territori d'oltremare contro la decisione 97/803, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (PTOM), mediante la quale il Consiglio ha limitato l'applicazione della norma del cumulo d'origine ACP/PTOM allo zucchero proveniente dai PTOM.

    Infatti, perché una persona fisica o giuridica possa essere ritenuta individualmente interessata da un atto di portata generale occorre che quest'ultimo la riguardi a causa di determinate qualità particolari o di una situazione di fatto atta a distinguerlo da qualsiasi altro soggetto. Orbene, innanzi tutto il fatto che la decisione 97/803 incida sull'attività economica della ricorrente non è tale da individuarla ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) rispetto a qualsiasi altro operatore, dal momento che essa si trova in una situazione oggettivamente stabilita, analoga a quella di qualsiasi altro operatore stabilito o che si stabilisse in un PTOM e che è o fosse attivo nel mercato dello zucchero.

    In secondo luogo, se il fatto che un'istituzione comunitaria abbia l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell'atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli è tale da identificare questi ultimi, è giocoforza constatare che, al momento dell'adozione della decisione 97/803, la quale non può essere considerata una misura di salvaguardia che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 109 della decisione 91/482, nessuna disposizione di diritto comunitario imponeva al Consiglio di tener conto della situazione particolare della ricorrente.

    In terzo luogo, la circostanza che la ricorrente abbia fatto investimenti e abbia concluso contratti di fornitura rientra in una scelta economica che essa ha operato in funzione dei propri interessi commerciali. Una siffatta situazione, che deriva dalla normale attività di qualsiasi impresa operante nel settore della trasformazione dello zucchero, non è tale da individuare la ricorrente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

    In quarto luogo, nessuna delle disposizioni di diritto comunitario imponeva al Consiglio, in occasione della revisione della decisione PTOM, di seguire una procedura nell'ambito della quale la ricorrente avrebbe avuto il diritto di essere sentita. Infine, il fatto che la decisione impugnata sarebbe stata sottratta a qualsiasi controllo democratico non consente di escludere l'applicazione dei criteri di ricevibilità fissati dall'art. 173, quarto comma, del Trattato.

    ( v. punti 49-50 e 52-56 )

    2. In materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità un diritto al risarcimento è riconosciuto qualora siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire qualora la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e, infine, esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente alla Comunità e il danno subìto dai soggetti lesi. Una violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) non è tale da dar luogo alla responsabilità extracontrattuale della Comunità. Per contro, costituiscono norme di diritto che conferiscono diritti ai singoli il principio di proporzionalità e il principio di tutela del legittimo affidamento.

    ( v. punti 59 e 63-64 )

    3. Il Consiglio, che dispone di un ampio potere discrezionale quando opera quale arbitro tra gli obiettivi dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e quelli della politica agricola comune, è legittimato a ridurre, e persino ad eliminare, un vantaggio precedentemente concesso ai PTOM qualora l'applicazione di quest'ultimo possa comportare rilevanti perturbazioni nel funzionamento di un'organizzazione comune di mercato. Orbene, se il rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono legittimamente confidare nella conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie.

    Un operatore economico diligente avrebbe dovuto prevedere pertanto che la decisione 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare, poteva essere modificata e che una modifica potrebbe eventualmente riguardare la soppressione o la limitazione di vantaggi precedentemente concessi ai PTOM. Siffatta analisi s'impone tanto più in quanto i vantaggi di cui trattasi presentavano un carattere eccezionale. Inoltre, nessuna disposizione di diritto comunitario imponeva al Consiglio di tener conto degli interessi delle imprese già presenti sul mercato. L'art. 240, n. 3, della decisione 91/482, il quale prevede che, prima dello scadere del primo quinquennio, il Consiglio adotti, se del caso, le eventuali modifiche da apportare all'associazione dei PTOM alla Comunità, non priva il Consiglio del potere, che gli deriva direttamente dal Trattato, di modificare gli atti che ha adottato ai sensi dell'art. 136 di quest'ultimo (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE) per realizzare il complesso degli obiettivi indicati dall'art. 132 del Trattato stesso (divenuto art. 183 CE).

    ( v. punti 86-89 )

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