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Document 61998TJ0016
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. CECA - Intese - Accordi tra imprese - Esame da parte della Commissione - Esame d'ufficio di un accordo non notificato - Ammissibilità - Elementi da considerare
(Trattato CECA, art. 65)
2. CECA - Intese - Divieto - Sistema di scambio di informazioni - Carattere sensibile e preciso dei dati recenti scambiati - Errata valutazione da parte della Commissione - Rilevanza
(Trattato CECA, art. 65, n. 1)
1. Nel contesto dell'art. 65 del Trattato CECA la mancata notifica di un accordo non può impedire alla Commissione di esaminarne la legittimità, essendo la stessa autorizzata ad agire d'ufficio allo scopo di garantire il rispetto delle regole di concorrenza. Tuttavia la Commissione, nell'effettuare tale esame della legittimità di un accordo, deve tener conto del contesto di diritto e di fatto esistente e, in particolare, deve basarsi sulle disposizioni precise del detto accordo.
( v. punti 32-33 )
2. Gli accordi di scambio di informazioni non sono generalmente vietati in modo automatico dall'art. 65 del Trattato CECA, ma solamente se presentano talune caratteristiche relative, in particolare, al carattere sensibile e preciso di dati recenti scambiati con cadenze ravvicinate.
Quando la Commissione ha fondato la sua valutazione di un accordo sull'effetto combinato dello scambio dei tre questionari CECA 2-71, 2-73 e 2-74, mentre l'accordo notificato non prevede lo scambio del questionario CECA 2-73, il quale fornisce appunto i dati più precisi e dettagliati ed è, pertanto, tale da svelare la strategia dei vari produttori, tale circostanza ha l'effetto di viziare completamente l'analisi effettuata dalla Commissione. Se la Commissione avesse tenuto conto della portata reale dell'accordo notificato, il quale è limitato allo scambio di dati sulle vendite delle sole imprese partecipanti, senza distinguere i diversi settori di consumo, e permette solo un calcolo alquanto approssimativo delle quote di mercato, non è escluso che la sua valutazione sarebbe stata diversa e che essa non lo avrebbe ritenuto in contrasto con l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.
( v. punti 44-45 )