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Document 61998CJ0464

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Divieto da parte di uno Stato membro di iscrivere un'ipoteca nella valuta di un altro Stato membro - Inammissibilità

    [Trattato CE, art. 73 B (divenuto art. 56 CE)]

    2. Libera circolazione dei capitali - Disposizioni del Trattato - Art. 73 B (divenuto art. 56 CE) - Applicazione in Austria alla data della sua adesione all'Unione europea - Incidenza dell'entrata in vigore del Trattato - Regolarizzazione di un'iscrizione ipotecaria inficiata da nullità nel sistema giuridico nazionale - Insussistenza

    [Trattato CE, art. 73 B (divenuto art. 56 CE); Atto di adesione del 1994]

    Massima

    1. L'art. 73 B del Trattato (divenuto art. 56 CE) deve essere interpretato nel senso che si oppone ad una normativa di uno Stato membro che obbliga ad iscrivere in moneta nazionale un'ipoteca destinata alla garanzia di un credito pagabile nella moneta di un altro Stato membro.

    ( v. punto 19, dispositivo 1 )

    2. Ai sensi dell'art. 73 A del Trattato (abrogato dal Trattato di Amsterdam), l'art. 73 B del Trattato (divenuto art. 56 CE) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 negli Stati che allora facevano parte dell'Unione europea. Poiché la Repubblica d'Austria ha aderito a quest'ultima solo a decorrere dal 1° gennaio 1995 ed in mancanza di una disposizione contraria nell'Atto relativo di adesione del 1994, l'art. 73 B del Trattato ha cominciato a produrre i suoi effetti in tale Stato membro solo a decorrere da quest'ultima data.

    Conseguentemente, l'art. 73 B del Trattato deve essere interpretato nel senso che non si applicava in Austria prima della data di adesione della Repubblica d'Austria all'Unione. Esso non può regolarizzare, a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato in Austria, un'iscrizione ipotecaria inficiata, nel sistema giuridico nazionale di cui trattasi, da una nullità assoluta e irrimediabile che opera ex tunc ed è tale da rendere inesistente tale iscrizione.

    ( v. punti 21-22, 25, dispositivo 2-3 )

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