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Document 61998CJ0446

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti di diritto pubblico - Esenzione dall'imposta per le attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità - Nozione - Inclusione della locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli - Presupposti

    (Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 4, n. 5, primo comma)

    2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti di diritto pubblico - Esenzione dall'imposta per le attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità - Assoggettamento in caso di attività economiche aventi carattere non trascurabile - Portata

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 5, terzo comma)

    3. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti di diritto pubblico - Esenzione dall'imposta per le attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità - Nozione di distorsioni di concorrenza di una certa importanza e nozione di attività economiche aventi carattere non trascurabile - Normativa nazionale che autorizza il ministro competente a precisare tali nozioni - Ammissibilità - Presupposti

    (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 5, secondo e terzo comma)

    4. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti di diritto pubblico - Esenzione dall'imposta per le attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità - Locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli - Incidenza della mancata esenzione derivante dall'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva - Insussistenza

    [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4, n. 5, quarto comma, e 13, parte B, lett. b)]

    5. Questioni pregiudiziali - Adizione della Corte - Necessità di una questione pregiudiziale - Valutazione del giudice nazionale

    [Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

    6. Questioni pregiudiziali - Sentenza - Effetti

    [Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

    Massima

    1. La locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli è un'attività che, allorché svolta da un ente pubblico, è esercitata da quest'ultimo in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, se tale attività è esercitata nell'ambito di un regime giuridico proprio degli enti pubblici. Ciò si verifica quando l'esercizio di tale attività implica l'uso di poteri propri della pubblica autorità.

    ( v. punto 24, dispositivo 1 )

    2. L'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, va interpretato nel senso che gli enti pubblici non sono necessariamente considerati come soggetti passivi allorché esercitano attività non trascurabili. Solo quando tali enti svolgono un'attività o effettuano un'operazione fra quelle elencate all'allegato D della direttiva può essere preso in considerazione il criterio del carattere trascurabile di una tale attività o di una tale operazione al fine di escluderle dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto quando sono trascurabili e l'ordinamento nazionale si è avvalso della facoltà di cui all'art. 4, n. 5, terzo comma, della direttiva.

    ( v. punto 28, dispositivo 2 )

    3. Il Ministro delle Finanze di uno Stato membro può essere autorizzato da una legge nazionale a precisare cosa sottenda, da una parte, la nozione di distorsioni di concorrenza di una certa importanza, ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, e, dall'altra, quella di attività svolte in misura trascurabile, ai sensi dell'art. 4, n. 5, terzo comma, della stessa direttiva, a condizione che i suoi atti di applicazione possano essere sottoposti al sindacato dei giudici nazionali.

    ( v. punto 35, dispositivo 3 )

    4. L'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, va interpretato nel senso che la mancata esenzione della locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli, che discende dall'art. 13, parte B, lett. b), di tale direttiva, non esclude gli enti pubblici che esercitano tale attività dal beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per detta attività, allorché sussistono i requisiti di cui al primo e secondo comma di tale disposizione.

    ( v. punto 46, dispositivo 4 )

    5. Il giudice nazionale ha la facoltà ed eventualmente l'obbligo di deferire alla Corte, anche d'ufficio, una questione d'interpretazione del diritto comunitario se ritiene che una decisione della Corte sia necessaria su tale punto per poter pronunciare la sua sentenza.

    ( v. punti 48, 50, dispositivo 5 )

    6. La sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale circa l'interpretazione delle disposizioni e degli atti comunitari allorché esso pronuncia la sentenza che definisce la controversia principale.

    ( v. punti 49-50, dispositivo 5 )

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