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Document 61998CJ0443

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Regole e specificazioni tecniche - Normativa nazionale sull'etichettatura - Inclusione

[Direttiva del Consiglio 83/189/CEE, art. 1, punto 2)]

2. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Obbligo degli Stati membri di rispettare i periodi di rinvio di adozione di una regola tecnica - Possibilità per i singoli di far valere le disposizioni corrispondenti - Inadempimento del detto obbligo - Conseguenza - Inapplicabilità della regola tecnica adottata in violazione del detto obbligo

(Direttiva del Consiglio 83/189, artt. 8 e 9)

Massima

1. Regole nazionali che contengano una specificazione figurante in un documento che definisce le caratteristiche richieste dei prodotti, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda l'etichettatura, costituiscono specificazioni tecniche ai sensi dall'art. 1, punto 2), della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, indipendentemente dai motivi che ne hanno giustificato l'adozione.

( v. punto 25 )

2. L'inapplicabilità di una regola tecnica come conseguenza giuridica del dell'inosservanza dell'obbligo di notifica in conformità dell'art. 8 della direttiva 83/189, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, può essere fatta valere in una controversia tra singoli. Lo stesso vale per quanto riguarda l'inosservanza dell'obbligo di rispettare i periodi di rinvio di adozione di un progetto di regola tecnica in conformità dell'art. 9 della detta direttiva. Se è vero che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, tale giurisprudenza non si applica in controversie tra singoli, in cui l'inosservanza dell'art. 8 o dell'art. 9 della direttiva 83/189, che costituisce un vizio procedurale sostanziale, comporta l'inapplicabilità della regola tecnica adottata in violazione di uno di tali articoli.

Infatti, in una simile controversia, la direttiva 83/189, che non crea né diritti né obblighi per i singoli, non definisce in alcun modo il contenuto sostanziale della norma giuridica sulla base della quale il giudice nazionale deve risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Conseguentemente, al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia tra singoli vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della direttiva 83/189.

( v. punti 49-52 e dispositivo )

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