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Document 61998CJ0441

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Tributi interni - Tassa ad valorem su prodotti esportati che non grava né sugli stessi prodotti smerciati nel mercato interno né su quelli importati da un altro Stato membro - Criterio di qualificazione

    [Trattato CE, artt. 9, 12 e 95 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE) e 16 (abrogato dal Trattato di Amsterdam)]

    2. Diritto comunitario - Effetto diretto - Tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Rimborso - Modalità - Applicazione del diritto nazionale - Presa in considerazione dell'eventuale traslazione del tributo - Ammissibilità - Inammissibilità di qualsiasi presunzione o principio in materia di prova della non traslazione fatti gravare sull'operatore interessato

    Massima

    1. Una tassa ad valorem su tabacchi esportati, la quale non grava né sugli stessi prodotti smerciati nel mercato interno né su quelli importati da un altro Stato membro, non può, per l'obiettivo sociale che persegue, sfuggire alla qualificazione di tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'esportazione incompatibile con gli artt. 9 e 12 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE e 25 CE) e 16 del Trattato (abrogato dal Trattato di Amsterdam), a meno che l'onere ritenuto analogo, riscosso sui prodotti nazionali, sia applicato con la medesima aliquota, nel medesimo stadio commerciale e per un fatto generatore identico a quello di una tassa sulle esportazioni.

    ( v. punto 26, dispositivo 1 )

    2. Il diritto comunitario, sebbene non osti a che uno Stato membro rifiuti di rimborsare tasse riscosse in violazione delle sue disposizioni quando sia provato che tale rimborso comporterebbe un arricchimento senza giusta causa, esclude l'applicazione di qualsiasi presunzione o principio in materia di prova volti a far gravare sull'operatore interessato l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente pagati non sono stati traslati su altri soggetti e diretti a impedirgli di fornire elementi probatori per contestare la presunta traslazione del tributo.

    ( v. punto 42, dispositivo 2 )

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