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Document 61998CJ0399

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Finalità - Effetto utile

    [Direttiva del Consiglio 93/37/CEE, art. 1, lett. a)]

    2. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Appalti pubblici di lavori - Criteri di valutazione

    [Direttiva del Consiglio 93/37, art. 1, lett. a), b) e c)]

    3. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Ambito di applicazione - Normativa nazionale che prevede la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione - Inclusione - Presupposto

    (Direttiva del Consiglio 93/37)

    4. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Appalti pubblici di lavori - Nozione - Presenza di un contratto - Impossibilità da parte dei pubblici poteri contraenti di scegliere la loro controparte contrattuale nell'ambito di una convenzione di lottizzazione - Irrilevanza - Presupposti

    [Direttiva del Consiglio 93/37, art. 1, lett. a)]

    5. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Appalti pubblici di lavori - Nozione - Carattere oneroso del contratto

    [Direttiva del Consiglio 93/37, art. 1, lett. a)]

    6. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Appalti pubblici di lavori - Nozione - Imprenditore - Qualificazione indipendente dalla realizzazione diretta della prestazione pattuita con mezzi propri

    [Direttiva del Consiglio 93/37, art. 1, lett. a)]

    7. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Applicazione delle regole di pubblicità, previste dalla direttiva, da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici - Ammissibilità - Presupposti

    [Direttiva del Consiglio 93/37, artt. 1, lett. a), b) e c), e 3, n. 4]

    8. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37 - Normativa nazionale che prevede la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione il cui valore eguaglia o supera la soglia fissata per l'applicazione della direttiva da parte del titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato a scomputo di un contributo dovuto - Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 93/37)

    9. Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Domanda che non precisa il contesto normativo

    (Art. 234 CE)

    Massima

    1. Posto che l'esistenza di un «appalto pubblico di lavori» costituisce un presupposto ai fini dell'applicazione della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, il suo art. 1, lett. a), deve essere interpretato in modo da assicurare l'effetto utile della direttiva medesima. A questo proposito, è importante rilevare che la direttiva mira a eliminare le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di lavori al fine di aprire tale settore ad una concorrenza effettiva. Lo sviluppo di tale concorrenza richiede una pubblicità a livello comunitario dei relativi bandi di gara. Infatti, proprio l'apertura alla concorrenza comunitaria in conformità delle procedure previste dalla direttiva garantisce contro il rischio di favoritismi da parte dei pubblici poteri.

    ( v. punto 52 )

    2. La stessa direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, precisa cosa bisogna intendere per «amministrazione aggiudicatrice» [art. 1, lett. b)], per «lavori» [art. 1, lett. a), e allegato II] e per «opera» [art. 1, lett. c)].

    La definizione così fornita dal legislatore comunitario suffraga l'importanza che i detti elementi rivestono, tenuto conto delle finalità della direttiva. Ne consegue che tali elementi debbono giocare un ruolo preponderante laddove si tratti di valutare se ci si trova in presenza di un «appalto pubblico di lavori» ai sensi della direttiva.

    Di conseguenza, nelle situazioni in cui sono in gioco l'esecuzione ovvero la progettazione e l'esecuzione di lavori oppure la realizzazione di un'opera che siano destinati a un'amministrazione aggiudicatrice, conformemente alle previsioni della direttiva, la valutazione di tali situazioni in rapporto agli altri elementi menzionati all'art. 1, lett. a), della direttiva medesima deve essere effettuata in modo tale da garantire che l'effetto utile di quest'ultima non ne risulti compromesso, segnatamente nel caso in cui le dette situazioni presentino peculiarità derivanti dalle normative nazionali ad esse applicabili.

    ( v. punti 53-55 )

    3. Il fatto che una disposizione nazionale che prevede la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione faccia parte di un complesso di norme in materia urbanistica dotate di caratteristiche proprie e dirette al raggiungimento di specifici obiettivi, distinti da quelli della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non è sufficiente a escludere la realizzazione diretta dall'ambito di applicazione della direttiva, qualora risultino soddisfatti tutti gli elementi necessari affinché essa vi rientri.

    ( v. punto 66 )

    4. La circostanza secondo cui, nell'ambito di una convenzione di lottizzazione, l'amministrazione comunale di cui trattasi non ha la facoltà di scegliere la propria controparte contrattuale, dato che, per legge, tale soggetto deve necessariamente essere quello che ha la proprietà dei terreni da lottizzare, non è sufficiente a escludere il carattere contrattuale del rapporto che unisce l'amministrazione comunale e il lottizzante, posto che è la convenzione di lottizzazione tra loro conclusa a stabilire le opere di urbanizzazione che di volta in volta il lottizzante deve realizzare, nonché le relative condizioni, ivi compresa l'approvazione dei progetti relativi a tali opere da parte del comune.

    ( v. punto 71 )

    5. Il carattere oneroso del contratto ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, si riferisce alla controprestazione erogata dalla pubblica autorità interessata a motivo della realizzazione delle opere che costituiscono oggetto del contratto di cui al citato art. 1, lett. a), della direttiva e che sono destinate ad entrare nella disponibilità della detta autorità.

    ( v. punto 77 )

    6. L'art. 1, lett. a), della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non richiede che il soggetto che conclude un contratto con un'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente con mezzi propri la prestazione pattuita, perché il medesimo possa essere qualificato come imprenditore; è sufficiente che tale soggetto abbia la possibilità di far eseguire la prestazione di cui trattasi, fornendo le garanzie necessarie a tal fine.

    ( v. punto 90 )

    7. In caso di realizzazione di un'opera di urbanizzazione, per garantire il rispetto della direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, non è necessario che un'amministrazione comunale, che costituisce un ente pubblico territoriale ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva, applichi essa stessa le procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva. L'effetto utile di quest'ultima risulterebbe ugualmente garantito qualora la normativa nazionale conferisse all'amministrazione comunale il potere di obbligare un lottizzante titolare di una concessione edilizia, mediante accordi stipulati con questo, a realizzare le opere pattuite ricorrendo alle procedure previste dalla direttiva, e ciò affinché vengano rispettati gli obblighi incombenti in proposito all'amministrazione comunale in forza della direttiva medesima. In tal caso, infatti, il lottizzante, alla luce degli accordi conclusi con il comune che lo esentano dal contributo per gli oneri di urbanizzazione in cambio della realizzazione di un'opera di urbanizzazione pubblica, deve essere considerato come titolare di un mandato espresso conferito dal comune ai fini della costruzione di tale opera. Tale possibilità di applicare le regole di pubblicità della direttiva da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici è peraltro espressamente prevista dall'art. 3, n. 4, della direttiva stessa in caso di concessione di lavori pubblici.

    ( v. punti 57, 100 )

    8. La direttiva 93/37, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla detta direttiva.

    ( v. punto 103 e dispositivo )

    9. Se il giudice del rinvio non precisa né le disposizioni di diritto comunitario delle quali chiede l'interpretazione né gli esatti contorni della normativa nazionale di riferimento, la cui applicazione nel procedimento principale solleverebbe problemi in rapporto al diritto comunitario, non è possibile delimitare il concreto problema interpretativo attinente a disposizioni di diritto comunitario che potrebbe insorgere nell'ambito del procedimento nazionale e, pertanto, la questione pregiudiziale deve essere dichiarata irricevibile.

    ( v. punti 105-107 )

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