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Document 61998CJ0387

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Clausola attributiva di competenza - Accordo tra le parti - Criteri - Necessità di formulare la clausola in modo tale da permettere l'individuazione del giudice competente esclusivamente sulla base del tenore letterale della clausola stessa - Insussistenza

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 17)

    2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Ambito di applicazione dell'art. 17, primo comma - Clausola conclusa fra parti almeno una delle quali domiciliata in uno Stato contraente e che attribuisce la competenza ad un giudice di uno Stato contraente

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 17)

    3. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Clausola attributiva di competenza contenuta in una polizza di carico - Opponibilità al terzo portatore - Presupposti

    (Convenzione 27 settembre 1968, art. 17)

    Massima

    1. I termini «abbiano convenuto», che figurano all'art. 17, primo comma, prima frase, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non possono essere interpretati nel senso che richiedono che una clausola attributiva di competenza sia formulata in modo tale che sia possibile individuare il giudice competente esclusivamente sulla base del tenore letterale della clausola stessa. E' sufficiente che la clausola identifichi gli elementi oggettivi sui quali le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.

    ( v. punto 15, dispositivo 1 )

    2. L'art. 17, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si applica soltanto qualora, da un lato, almeno una delle parti del contratto iniziale sia domiciliata all'interno di uno Stato contraente e qualora, dall'altro, le parti convengano di portare le loro controversie dinanzi ad un giudice o ad alcuni giudici di uno Stato contraente.

    Un giudice che sia all'interno di uno Stato contraente, qualora sia stato adito nonostante una clausola che designi un giudice di uno Stato terzo, deve valutare la validità di quest'ultima in funzione del diritto applicabile, comprese le norme sui conflitti di legge, nel luogo in cui ha sede.

    ( v. punti 19, 21, dispositivo 2 )

    3. L'art. 17, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, che è stata convenuta tra un vettore ed un caricatore e che è stata inserita in una polizza di carico, produce i suoi effetti nei confronti del terzo portatore della polizza di carico purché, acquistando quest'ultima, questi sia subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore in forza del diritto nazionale vigente. In caso contrario, occorre accertare il suo consenso alla detta clausola alla luce di quanto prescritto dalla norma in questione.

    ( v. punto 27, dispositivo 3 )

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